Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1173/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’Amministrazione al pagamento di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 gennaio 2025 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale, chiedendo l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione; il titolo esecutivo era stato notificato con copie conformi, senza necessità di formula esecutiva; era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; ed era comprovato il passaggio in giudicato mediante certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. In considerazione dell’incontestata mancata esecuzione, il Ministero è stato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi € 1.500,00, senza ulteriori accessori, poiché tale importo non è stato qualificato come voce retributiva. È stato nominato, per l’eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere anche agli eventuali stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, accessori e restituzione dell’eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il decorso infruttuoso del termine consente, nel caso deciso, di attivare la tutela esecutiva.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, unitamente alla copia conforme del provvedimento, vale ai fini dell’esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza costituisce prova della definitività del titolo da eseguire.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce il riferimento normativo per la Carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione dei docenti, oggetto del diritto accertato dal giudice ordinario e da attuare in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di dare o di fare riferibile al caso deciso.
  • Ai fini dell’attivazione della tutela esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti per procedere all’esecuzione, ove sia altresì comprovato il passaggio in giudicato della pronuncia.
  • In presenza dell’incontestata inerzia dell’Amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esatta e integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ulteriore ipotesi di mancato adempimento.
  • Il commissario ad acta deve porre in essere tutte le attività amministrative e contabili necessarie all’esecuzione del giudicato, compreso l’eventuale reperimento o allocazione delle risorse di bilancio e lo svolgimento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta un compenso per l’esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.