Ordinanza n. 97/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento n. -OMISSIS-., adottato dal Comando Legione Carabinieri Sardegna - SM Ufficio Personale, in data -OMISSIS-, notificato brevi manu il -OMISSIS-, recante il non accoglimento della domanda di trasferimento motivata presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-; nonché, ove necessario: - della comunicazione di preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS-. ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 del -OMISSIS-, laddove prospetta motivi ostativi generici e non correlati all’impiego del ricorrente e alla concreta sostenibilità organizzativa del trasferimento; - dell’esame della domanda di trasferimento prot. -OMISSIS-, nella parte in cui si dà atto dell’interpello prot. -OMISSIS-, volto all’individuazione di un sostituto del ricorrente, nonché della conseguente movimentazione del militare che aveva manifestato disponibilità, poi destinato ad altra sede, senza che venisse in alcun modo considerata la posizione del ricorrente, pur in presenza di comprovate esigenze sanitarie e di reiterate istanze di trasferimento; - del provvedimento non noto, ma conosciuto per tramite dell’esame della domanda di trasferimento prot. -OMISSIS-, adottato dai superiori gerarchici, con cui l’interessato era stato destinato ad altra sede, senza che venisse in alcun modo considerata la posizione del ricorrente, il militare che aveva manifestato disponibilità ad essere impiegato nel reparto di appartenenza, su riscontro dell’interpello prot. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, per quanto occorra, ivi incluse le valutazioni/relazioni istruttorie e i pareri gerarchici richiamati o presupposti, nella parte in cui contengano presupposti di fatto erronei o motivazioni stereotipate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento motivato per ragioni organizzative
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di trasferimento motivata da esigenze sanitarie, chiedendone la sospensione cautelare. Ha inoltre contestato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, ritenendone generici i motivi ostativi, nonché l’istruttoria e gli atti relativi a un interpello per individuare un sostituto e alla successiva destinazione del militare disponibile ad altra sede. Sono stati dedotti, in sintesi, l’erroneità dei presupposti di fatto, l’insufficienza o stereotipia della motivazione, la mancata considerazione della posizione del ricorrente e delle sue esigenze sanitarie e l’ingiustificata prevalenza di ragioni organizzative non adeguatamente correlate alla concreta sostenibilità del trasferimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse adeguatamente dimostrato un quadro sanitario idoneo a integrare il periculum in mora. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non irragionevole il diniego, poiché l’Amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciutale in materia di trasferimenti del personale militare, lo aveva fondato su ragioni organizzative ostative all’accoglimento dell’istanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata verificando la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato con riferimento al preavviso di rigetto impugnato; l’ordinanza non svolge una specifica valutazione autonoma sulla sua legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, insieme al GDPR, per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di trasferimenti del personale militare, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare le esigenze del dipendente con le necessità organizzative e di servizio; il diniego fondato su ragioni organizzative non è cautelarmente irragionevole se tali ragioni risultano idonee a giustificarlo.
- Ai fini della tutela cautelare, la parte che invoca esigenze sanitarie deve dimostrare un quadro clinico concretamente idoneo a evidenziare un periculum in mora; la mera allegazione di esigenze sanitarie non è sufficiente.
- La concessione della tutela cautelare richiede la concorrente sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris; l’assenza di adeguata prova del primo o la non manifesta irragionevolezza dell’atto impugnato giustificano il rigetto dell’istanza.
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