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Sentenza

Sentenza n. 874/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Savona prot. -OMISSIS- prot. uscita n. -OMISSIS- del 21 febbraio 2022, con cui si dispone il rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, co. 1 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 dal Sig. -OMISSIS- in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202200369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 per l’assunzione come lavoratore addetto all’assistenza alla persona

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il datore di lavoro aveva presentato una dichiarazione di emersione per l’assistenza alla persona in favore del ricorrente, dopo avere già richiesto l’emersione di un primo lavoratore. La Prefettura ha rigettato la seconda domanda ritenendo insufficiente il reddito del datore di lavoro. Il ricorrente ha contestato il diniego deducendo la non autosufficienza del datore e sostenendo, quindi, che il requisito reddituale non fosse necessario. Non sono stati contestati né l’esistenza della precedente richiesta né l’insufficienza del reddito per l’assunzione di un secondo lavoratore; è stata inoltre prospettata l’irrilevanza della posizione reddituale dei parenti del datore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 9, comma 5, d.m. 27 maggio 2020 nel senso che l’esenzione dalla verifica del requisito reddituale per il datore affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza opera esclusivamente per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. Letta a contrario, la disposizione comporta che per i lavoratori ulteriori si applichi la verifica reddituale prevista dall’art. 9, comma 2. Poiché il datore aveva già richiesto un primo lavoratore e la domanda relativa al ricorrente era la seconda in ordine cronologico, l’Amministrazione ha correttamente applicato il requisito reddituale e respinto la domanda per insufficienza del reddito, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevanti i redditi dei parenti del datore, essendo integrato il grado di parentela minimo previsto dall’art. 9, comma 2. Spese di lite integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    Disciplina la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare presentata in favore del lavoratore straniero.

  • art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020

    Prevede il requisito reddituale del datore di lavoro e disciplina, secondo la sentenza, anche la rilevanza dei redditi dei parenti entro il grado considerato dalla disposizione.

  • art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020

    Costituisce la base normativa per il rigetto della domanda relativa al lavoratore ulteriore, quando il reddito del datore è insufficiente.

  • art. 9, comma 5, d.m. 27 maggio 2020

    la verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza

    L’esenzione dal requisito reddituale per il datore non autosufficiente riguarda un solo lavoratore addetto alla sua assistenza; per i lavoratori ulteriori resta necessaria la verifica reddituale.

Massime di principio

  • L’esenzione dalla verifica del requisito reddituale prevista per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza opera soltanto quando la dichiarazione di emersione riguarda un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
  • Quando lo stesso datore presenta domande di emersione per più lavoratori, per quelli ulteriori rispetto al primo deve essere verificato il requisito reddituale previsto dalla disciplina applicabile, anche se il datore è non autosufficiente.
  • In presenza di più domande riferite allo stesso datore, l’Amministrazione può individuare la domanda relativa al lavoratore ulteriore sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e respingerla per insufficienza del reddito quando il requisito non è contestato o non risulta soddisfatto.
  • I redditi dei parenti del datore non possono essere computati ai fini del requisito reddituale quando la disciplina applicabile considera integrato il grado di parentela minimo previsto per la loro esclusione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza

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