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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36029/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La procedura fallimentare aveva agito per la revoca, ex art. 67 l. fall., di un'operazione di finanziamento effettuata in favore della società poi fallita: un mutuo erogato dalla banca, garantito da ipoteca iscritta sull'immobile di un terzo, il cui netto ricavo era stato accreditato su un conto corrente della società in forte passivo. Secondo la curatela, l'operazione aveva natura sostanzialmente solutoria e anomala, perché l'accredito avrebbe in parte estinto lo scoperto di conto, sostituendo a un credito chirografario un credito assistito da garanzia ipotecaria concessa da terzo, con pregiudizio della par condicio; in subordine, il successivo pagamento/rimessa di una somma in favore della banca sarebbe stato revocabile come pagamento di credito liquido ed esigibile, conoscendo la banca lo stato di insolvenza. La curatela censurava inoltre la ritenuta preclusione derivante dall'ammissione al passivo del credito della banca, sostenendo che la banca, per riproporre in appello tale eccezione, avrebbe dovuto impugnare specificamente il relativo capo di sentenza, e che l'ammissione al passivo non poteva comunque impedire la revocatoria di pagamenti anteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso l'eventus damni: nel caso concreto il mutuo non aveva prodotto un'effettiva fuoriuscita di beni dalla massa né un'alterazione della par condicio, perché l'operazione era stata qualificata, in sostanza, come un atto neutro nel quale il credito della banca era mutato solo per titolo, non per importo o grado, essendo la garanzia prestata da un terzo. Ha inoltre rilevato che la valutazione sulla concreta configurazione della fattispecie e sulla sussistenza di un effetto estintivo o modificativo è accertamento di merito non sindacabile in cassazione. I motivi diretti contro la seconda ratio decidendi sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la prima ratio era sufficiente da sola a sorreggere la decisione. Sono state poste le spese a carico del ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    L'azione revocatoria fallimentare presuppone un atto che abbia un riflesso negativo sul patrimonio del fallito o abbia indebitamente alterato la par condicio creditorum; un'operazione neutra, che non estingua o riduca effettivamente l'esposizione debitoria o non comporti fuoriuscita di beni dalla massa, non è revocabile.

  • art. 1230 c.c.

    La dedotta novazione non è stata ritenuta decisiva; la Corte ha valorizzato la sostanza dell'operazione e la mancanza di un effettivo effetto solutorio o di un pregiudizio per la massa.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle rimesse su conto corrente, ma non idoneo a mutare l'esito della causa, poiché nel caso concreto mancava un pagamento revocabile.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'appello, ma la Corte ha ritenuto assorbente e decisiva la carenza di interesse sulle censure ulteriori.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto ritualmente riproposta dalla banca una questione non accolta in primo grado; in cassazione la doglianza è stata comunque travolta dall'autonomia della prima ratio decidendi.

  • artt. 67, 95-97 l. fall.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che l'ammissione al passivo non preclude la revocatoria dei pagamenti antecedenti; la Corte non ha accolto la censura perché assorbita dal difetto di eventus damni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma del procedimento camerale di cassazione richiamata nel preambolo della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato insieme al comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria fallimentare richiede non solo la presenza di un pagamento o di un'operazione collegata a rapporti bancari, ma anche un effettivo pregiudizio patrimoniale per la massa o un'alterazione concreta della par condicio creditorum.
  • Un'operazione di finanziamento collegata a un conto corrente può assumere carattere anomalo e, in astratto, essere revocabile solo se comporta una reale riduzione o estinzione dell'esposizione debitoria del fallito oppure un'effettiva fuoriuscita di beni dalla massa; se il credito del finanziatore muta soltanto per titolo, senza variazione di importo o grado, l'atto può essere neutro.
  • La qualificazione della concreta operazione come pagamento, novazione, simulazione relativa o atto neutro è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente coerente.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggerla, la censura che non scalfisce una di esse rende inammissibili per difetto di interesse le doglianze dirette contro le altre.
  • L'ammissione al passivo del credito non vale automaticamente, nel caso concreto esaminato, a rendere revocabili o irrevocabili gli atti anteriori: ciò dipende sempre dalla concreta presenza dei presupposti dell'azione revocatoria, in primis dell'eventus damni.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

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