Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 334/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - della nota della Regione Umbria della Direzione Agricoltura datata 30.7.2025 di mancato accoglimento dell'istanza di ammissibilità della domanda di accesso al sostegno economico per l’anno 2024 previsto dal Complemento di Sviluppo Rurale dell’Umbria al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il codice di intervento SRA30 “benessere animale”, per preteso contrasto con le FAQ (Frequently Asked Questions); - della nota 22.10.2025 della medesima Direzione che, nel confermare la precedente statuizione, richiama la Delibera di Giunta Regionale n. 1001 del 29.9.2024 che, all'allegato 13, prevede che “la check list di riferimento valida è l’ultima presentata nei termini previsti dal bando”; - della D.G.R. n. 1001 del 29.9.2024 nella parte in cui approva l'allegato 13, nonché di tale allegato 13 per la misura di sostegno SRA 30 per l'anno 2024 che dispone che “la check list di riferimento valida è l'ultima presentata nei termini previsti dal bando”; - della Determinazione Dirigenziale 22.12.2023 n. 13906 nell’ “Allegato A”, sub articolo 10 - e per quanto possa occorrere sub articolo 13 - con cui si prevede e si legittima la successiva emanazione di disposizioni in materia di sanzioni amministrative, susseguenti alla pubblicazione del bando e con effetto retroattivo sulle domande presentate.

Giustizia amministrativa202500534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione al sostegno economico SRA 30 per l’annualità 2024, fondato sulla considerazione dell’ultima checklist inserita entro i termini quale checklist di ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola aveva presentato domanda di sostegno per l’intervento SRA 30 "Benessere animale" e aveva inserito più checklist Classyfarm: una con punteggio 99 il 29 gennaio 2024, una con punteggio 100 il 21 marzo 2024 e una con punteggio 100 il 2 dicembre 2024. La Regione ha ritenuto rilevante, quale checklist di ingresso, quella del 21 marzo 2024, con punteggio 100, escludendo quindi un miglioramento premiabile rispetto alla checklist finale. La ricorrente ha impugnato le note regionali di diniego e gli atti presupposti, deducendo che il criterio dell’ultima checklist presentata entro i termini fosse stato introdotto o modificato successivamente al bando mediante FAQ e d.G.R. n. 1001/2024, in violazione della lex specialis e del principio di irretroattività. Ha inoltre sostenuto che la misura dovesse valorizzare il miglioramento sostanziale del benessere animale, che sarebbe comunque risultato dai punteggi conseguiti, e che gli artt. 10 e 13 del bando non potessero consentire modifiche retroattive delle condizioni di ammissibilità. È stata contestata anche la mancata comunicazione via PEC della modifica della disciplina, nonché la tardività e l’inammissibilità eccepite dalla Regione.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari della Regione. Ha ritenuto tempestiva l’impugnazione, osservando che l’onere di ricorrere sorgeva quando la società aveva conosciuto le ragioni specifiche della non ammissione e che la nota del 22 ottobre 2025 costituiva un provvedimento confermativo in senso proprio, adottato all’esito del riesame e recante una motivazione più ampia. Ha inoltre escluso la tardività dell’impugnazione degli artt. 10 e 13 del bando, poiché tali clausole non erano escludenti in senso tecnico e la loro concreta rilevanza emergeva solo con l’attività applicativa. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il criterio secondo cui, in presenza di più checklist inserite entro i termini, rileva l’ultima disponibile. Tale criterio, benché non espresso in modo completo nel bando, risultava richiamato nel VECI e chiarito dalla FAQ del quesito n. 3; la FAQ non ha modificato illegittimamente la lex specialis, ma ha colmato una lacuna necessaria per evitare applicazioni disomogenee. La preferenza per l’ultima manifestazione validamente inserita è stata ritenuta coerente con la possibilità per l’operatore di modificare o rettificare le dichiarazioni fino alla scadenza. Anche la d.G.R. n. 1001/2024 è stata considerata applicabile, essendo intervenuta prima dell’inserimento della checklist con punteggio 100 che ha determinato l’esclusione, mentre la successiva pubblicazione sul BUR non ha inciso concretamente sulla posizione della ricorrente: secondo il TAR, la società non aveva dimostrato che, conoscendo prima il criterio, avrebbe tenuto una condotta diversa. Il Collegio ha inoltre precisato che il contributo non premia un generico miglioramento del benessere animale, ma lo specifico miglioramento certificato mediante checklist, secondo le forme e i tempi della lex specialis. Le checklist costituiscono dichiarazioni imputabili all’impresa, rese da professionisti abilitati responsabili del loro contenuto; pertanto, l’eventuale errata rappresentazione della situazione iniziale avrebbe dovuto essere tempestivamente segnalata e corretta. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9, punto 2.4, dell’Avviso approvato con D.D. n. 13906/2023

    La verifica di ammissibilità o meno al sostegno viene restituita dall’OP sulla base dei criteri di ammissibilità definiti dalla Regione e implementati nel VECI.

    La disposizione consente di valorizzare i criteri di ammissibilità implementati nel VECI, nel quale era indicato che la checklist valida fosse l’ultima presentata per il periodo di riferimento.

  • art. 10 dell’Allegato A alla D.D. n. 13906/2023

    le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni previsti dai singoli interventi

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l’impossibilità di modificare successivamente le regole di ammissibilità; il TAR ha esaminato la relativa impugnazione sotto il profilo della tempestività, ma la ratio decisoria sul merito si è fondata soprattutto sulla preesistenza e legittimità del criterio dell’ultima checklist.

  • art. 13 dell’Allegato A alla D.D. n. 13906/2023

    Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento

    La clausola è stata contestata per asserita violazione dell’irretroattività; il TAR ha ritenuto comunque ammissibile la sua impugnazione, poiché non escludente in senso tecnico.

  • D.G.R. Umbria n. 1001 del 29 settembre 2024, Allegato 13

    la check list di riferimento valida è l’ultima presentata nei termini previsti dal bando

    La previsione ribadisce in modo univoco il criterio dell’ultima checklist presentata entro i termini e può essere applicata alla valutazione della domanda, essendo intervenuta prima dell’inserimento della checklist rilevante ai fini dell’esclusione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis non disciplina espressamente quale dichiarazione o documento, tra più versioni presentate entro il termine, debba essere utilizzato per la valutazione della domanda, un atto successivo o una FAQ può legittimamente colmare la lacuna, purché non introduca una regola incompatibile con il bando e assicuri uniformità applicativa.
  • In presenza di più checklist o dichiarazioni successive e non coincidenti, può essere assunto come riferimento l’ultimo documento validamente presentato entro il termine, in quanto espressione più recente della volontà dichiarativa dell’operatore, salvo tempestiva rettifica o contestazione dell’erroneità.
  • Una previsione sopravvenuta prima della presentazione del documento che concretamente determina l’esclusione non è retroattiva per il solo fatto di essere stata adottata dopo il bando; la retroattività deve essere valutata anche verificando se la nuova regola abbia inciso su fasi già definitivamente compiute e se la sua mancata conoscenza abbia concretamente condizionato la condotta dell’interessato.
  • Nei procedimenti di concessione di contributi, il beneficio può essere subordinato non a un miglioramento sostanziale genericamente dimostrato, ma al miglioramento specificamente certificato con le modalità, i documenti e i termini stabiliti dalla lex specialis.
  • Le checklist sottoscritte o validate da professionisti abilitati, quando sono utilizzate per attestare i presupposti di accesso a un contributo, costituiscono dichiarazioni imputabili all’impresa; l’eventuale errore nella rappresentazione della situazione iniziale deve essere tempestivamente segnalato e corretto secondo le procedure previste.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.