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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10414/2025 del 21/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’impiego a tempo determinato di un lavoratore presso un ente pubblico regionale nell’arco temporale indicato dalla sentenza. I giudici di merito avevano accertato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e condannato l’ente al risarcimento del danno c.d. comunitario in misura pari a sei mensilità. La Corte d’appello aveva ritenuto che la successiva immissione in ruolo non elidesse tale diritto, perché avvenuta non mediante una stabilizzazione in senso tecnico, ma all’esito di una procedura concorsuale/corso-concorso riservata ai dipendenti a termine. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’ente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 32 l. n. 183 del 2010 e del d.lgs. n. 81 del 2015, sostenendo che la stabilizzazione/assunzione a tempo indeterminato, pur avvenuta tramite procedura riservata ai precari, avrebbe dovuto neutralizzare il pregiudizio derivante dall’abuso nella contrattazione a termine ed escludere il risarcimento del danno comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l’orientamento secondo cui l’assunzione a tempo indeterminato vale come misura riparatoria idonea a escludere il risarcimento solo se costituisce effetto diretto e immediato dell’abuso e avviene mediante una vera procedura di stabilizzazione nei ruoli dell’ente che ha commesso l’illecito, fondata essenzialmente sull’anzianità e non su una selezione concorsuale. Nel caso concreto, essendo pacifico che l’immissione in ruolo era avvenuta all’esito di un corso-concorso riservato, tale assunzione non poteva essere considerata sanante dell’abuso: il danno da precariato restava dunque risarcibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo, nei termini indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del ricorso manifestamente infondato e per la decisione conforme alla proposta.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    dedotto come norma violata in relazione al risarcimento conseguente all’abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato.

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    richiamato quale base della liquidazione forfettaria del danno da illegittima reiterazione del termine.

  • d.lgs. n. 81 del 2015

    indicato come normativa applicabile alla disciplina del rapporto a termine e del risarcimento.

  • art. 20 d.lgs. n. 75 del 2017

    evocato dalla ricorrente come base della procedura di stabilizzazione riservata ai dipendenti a termine.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa per responsabilità aggravata da abuso del processo.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, l’illegittima reiterazione di contratti a termine può essere sanzionata con il risarcimento del danno c.d. comunitario; tale tutela non viene meno per il solo fatto che il lavoratore sia poi assunto a tempo indeterminato.
  • La successiva immissione in ruolo esclude il risarcimento solo se costituisce esito diretto e immediato dell’abuso e si realizza nei ruoli dell’ente che ha commesso la condotta illegittima, attraverso una vera procedura di stabilizzazione volta a superare il precariato e fondata su criteri legati principalmente all’anzianità di servizio.
  • Una procedura concorsuale, anche se interamente riservata ai lavoratori già a termine, non equivale a stabilizzazione in senso tecnico: l’assunzione che ne deriva dipende dal superamento di una selezione di merito e rappresenta soltanto una chance di accesso, non una misura riparatoria idonea a neutralizzare il danno.
  • Quando il ricorso per cassazione non si confronta con l’orientamento consolidato della Corte sulla natura non sanante del concorso riservato, la censura sulla elisione del danno da precariato è infondata.
  • La conformità della decisione finale alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c. può legittimare la condanna per responsabilità aggravata e l’applicazione delle sanzioni economiche previste dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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