Cassazione Penale, Sentenza n. 31687/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 19/03/2025 con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (art. 81 c.p.) tra: i) il reato contestato con sentenza n. 344/2024 del Tribunale di Reggio Emilia (artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 337 c.p.), irrevocabile il 14/03/2024; e ii) il reato oggetto della sentenza n. 3269/2023 del Tribunale di Bergamo (artt. 56, 624 e 625 n. 2 c.p.), irrevocabile il 20/01/2024. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo la ristrettezza temporale, l'omogeneità sostanziale delle condotte e la mancata valutazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: pur riconoscendo una parziale omogeneità nel tipo di reato, il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato le differenze nelle modalità dei fatti (furto in centro commerciale vs sottrazione da autovettura con resistenza) e la distanza temporale di alcuni mesi, ritenendo che non emergesse una unitaria ideazione criminosa ma piuttosto una abitudine di vita. Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte ha confermato che, pur potendo rilevare ai fini probatori dell'unitarietà del disegno criminoso, esso non determina automaticamente la continuazione e il giudice non era tenuto a motivare su tale elemento perché la condizione era stata soltanto affermata e non compiutamente allegata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina del reato continuato: va applicata quando emerge una sostanziale unicità del disegno criminoso attraverso valutazione concreta di tempi, modalità e finalità. Non si identifica con la mera abitualità delinquenziale; richiede una rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiama la considerazione dello stato di tossicodipendenza come elemento da valutare nell'ambito dell'accertamento della continuazione, incidendo sul profilo probatorio ma non modificando i presupposti sostanziali dell'art. 81 c.p.
artt. 110, 56, 624, 625, 337 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate in relazione ai singoli reati per i quali si richiedeva il riconoscimento della continuazione; la valutazione della continuità non può fondarsi solo sull'omogeneità del titolo di reato.
Massime di principio
- Per riconoscere il reato continuato occorre dimostrare una visibile programmazione unitaria iniziale: non basta la mera ripetizione o l'abitualità a delinquere.
- Gli indici utili sono almeno alcuni tra: ridotta distanza temporale tra i fatti, omogeneità delle modalità, identità del bene giuridico tutelato e condizioni di tempo e luogo; non è necessario che tutti siano presenti, ma quelli significativi devono indicare l'unità di ideazione.
- Lo stato di tossicodipendenza può concorrere a provare l'unità di disegno criminoso ma non è decisivo da solo; va adeguatamente allegato e documentato dalla difesa, altrimenti il giudice non è tenuto a motivare su di esso.
- Se altri indici obiettivi (modalità diverse, distanze temporali rilevanti, finalità non coincidenti) escludono la continuazione, il richiamo alla tossicodipendenza non ribalta la valutazione.
- Per una efficace impugnazione occorre documentare concretamente: cronologia precisa, elementi che dimostrino una progettazione unitaria e, se invocata, la prova dello stato di dipendenza (certificazioni mediche, consulenze, elementi processuali specifici).
Testo integrale
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