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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6210/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento catastale con il quale, in applicazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, erano state rideterminate la classe e la rendita catastale della sua unità immobiliare situata a Lecce. L’avviso si inseriva nella revisione delle microzone comunali 1 e 2, richiesta dal Comune con deliberazioni del 29 luglio 2010 e dell’11 ottobre 2010 e attivata dall’Agenzia del Territorio il 29 dicembre 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto; la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 2927/2016 depositata il 24 novembre 2016, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, rilevando che l’avviso non spiegava in che modo gli interventi di riqualificazione urbana e le ristrutturazioni private avessero inciso sulla redditività della singola unità né indicava gli elementi specifici giustificativi dell’aumento di classe e rendita. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, ha denunciato la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992: pendendo davanti al giudice amministrativo l’impugnazione degli atti generali presupposti, il processo tributario avrebbe dovuto essere sospeso. Con il secondo, ha denunciato la violazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 e dell’art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che, trattandosi di revisione massiva e parziale, la motivazione poteva limitarsi ai presupposti della procedura e non doveva indicare le caratteristiche specifiche dell’immobile. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il secondo è stato ritenuto ammissibile, ma infondato: nella revisione ex art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il presupposto della procedura consiste nella modifica del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona e non richiede, quale presupposto autonomo, la dimostrazione di un mutamento delle caratteristiche edilizie del singolo immobile. Tuttavia, l’avviso che attribuisce la nuova rendita deve motivare anche la ricaduta di quel mutato rapporto sulla specifica unità, indicando le ragioni concrete della nuova classe e rendita. Nel caso concreto la motivazione era radicalmente carente e non consentiva neppure di ricostruire la classe e la rendita precedenti e quelle attribuite. Il primo motivo è stato dichiarato infondato: oltre a essere carente di autosufficienza, perché il ricorso non indicava dove e in quali termini la questione della sospensione fosse stata sottoposta al giudice d’appello, la sospensione necessaria non era dovuta, poiché la decisione poteva fondarsi autonomamente sul difetto di motivazione dell’avviso e non sussisteva una pregiudizialità tecnico-giuridica tale da determinare un conflitto di giudicati. Il giudice tributario dispone inoltre del potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi rilevanti ai fini della decisione. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali, e non ha disposto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione statale esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    Ma la disposizione che autorizza la revisione “parziale” del classamento, – in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali”, – integra il presupposto degli “atti attributivi delle nuove rendite” che, essi stessi, debbono allora esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare.

    La revisione parziale può essere attivata in presenza dello scostamento significativo tra i rapporti tra valori medi di mercato e catastali della microzona e dell’insieme delle microzone. L’avviso individuale deve però spiegare come tale presupposto si rifletta sulla classe e sulla rendita della specifica unità immobiliare.

  • art. 8, comma 3, D.P.R. n. 138/1998

    Laddove, però, (anche) l’indicazione delle “caratteristiche edilizie del fabbricato” (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, va rimarcato che il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento.

    Nel determinare la classe, la componente edilizia concorre con quella posizionale; pur non essendo il presupposto autonomo della revisione massiva, deve essere considerata e resa comprensibile nella motivazione che giustifica la classificazione e la rendita attribuite al singolo immobile.

  • art. 295 c.p.c.

    Posto, difatti, che la sospensione necessaria invocata dalla ricorrente (art. 295 c.p.c.), – che è ipotizzabile con riferimento (anche) alla cd. pregiudiziale amministrativa (determinata dalla pendenza di un giudizio davanti al G.A., v. Cass., 16 febbraio 2012, n. 2263; Cass., 13 maggio 2009, n. 11085; Cass., 19 settembre 2003, n. 13891; v., altresì, con riferimento alla tematica degli atti amministrativi generali costituenti presupposto del provvedimento impositivo, Cass., 10 settembre 2007, n. 18992; Cass., 31 luglio 2007, n. 16937), – è volta ad evitare il conflitto di giudicati e, pertanto, può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico

    La sospensione necessaria, anche in presenza di un giudizio amministrativo su atti presupposti, è giustificata solo quando nell’altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, così da evitare un conflitto di giudicati.

  • art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    e, dall’altro, che, ad ogni modo, il giudice tributario (secondo la specifica disciplina del processo tributario; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e art. 7, comma 5) è esso stesso titolare del potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, (giustappunto) se ricorre una “questione da cui dipende la decisione” (art. 2, comma 3, cit.) ovvero “un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione” (art. 7, comma 5, cit.).

    Il giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo quando la questione da esso posta è rilevante e da essa dipende la decisione.

  • art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992

    e, dall’altro, che, ad ogni modo, il giudice tributario (secondo la specifica disciplina del processo tributario; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e art. 7, comma 5) è esso stesso titolare del potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, (giustappunto) se ricorre una “questione da cui dipende la decisione” (art. 2, comma 3, cit.) ovvero “un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione” (art. 7, comma 5, cit.).

    Il giudice tributario può disapplicare regolamenti e atti amministrativi generali illegittimi che siano rilevanti per la decisione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Premesso che, anche qui, il ricorso difetta di autosufficienza in quanto non indica (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) la specifica sede processuale (nè i termini) in cui la questione è stata posta al Giudice del gravame (la cui pronuncia tace sul punto), – così precludendo al Collegio ogni riscontro,

    Il ricorso per cassazione deve indicare la sede processuale e i termini in cui la questione dedotta è stata sottoposta al giudice di merito; in mancanza, la Corte non può verificarne la devoluzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo

    Non si dispone il pagamento dell’ulteriore contributo unificato quando il ricorso è proposto da un’amministrazione statale esentata dal pagamento degli oneri processuali tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nella revisione parziale del classamento prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il presupposto della procedura è il significativo scostamento del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona rispetto al rapporto riferito all’insieme delle microzone; non è necessario assumere le caratteristiche edilizie del singolo immobile come presupposto autonomo della revisione.
  • Anche quando siano adeguatamente esposti i presupposti della revisione della microzona, l’avviso che attribuisce una nuova rendita deve indicare le concrete ragioni per cui il mutato assetto dei valori si riflette sulla specifica unità immobiliare, giustificando la classe e la rendita attribuite. La motivazione non può esaurirsi nel richiamo alla procedura massiva o ai suoi presupposti generali.
  • Il fattore edilizio non costituisce, di per sé, il presupposto della revisione parziale ex art. 1, comma 335, ma concorre, insieme al fattore posizionale, alla determinazione della classe e della rendita individuali e rileva quindi ai fini della motivazione dell’atto attributivo.
  • La sospensione necessaria per la pendenza di un giudizio amministrativo su atti generali presupposti è ammessa solo quando l’altro giudizio debba decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, in modo da evitare un conflitto di giudicati. Non occorre sospendere quando la controversia tributaria può essere definita autonomamente sulla base di un vizio dell’atto impositivo.
  • Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi rilevanti ai fini della decisione, sicché la loro impugnazione davanti al giudice amministrativo non comporta automaticamente la sospensione del processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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