Cassazione Penale, Sentenza n. 36549/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il G.i.p. aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Longo (sentenza del 18/01/2021, irrevocabile il 04/11/2022) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), codice penale, ritenendo sopraggiunta un'altra sentenza irrevocabile di condanna relativa a un delitto commesso il 3/7/2020. Longo ha impugnato sostenendo che la revoca non era legittima perché il nuovo reato era stato commesso prima dell'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che per la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., il nuovo reato deve essere commesso nel termine di probation decorrente dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione; non è rilevante che la sentenza che accerta il nuovo reato diventi irrevocabile nello stesso termine. Poiché il fatto del 3/7/2020 è anteriore all'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, non poteva fondare la revoca. L'ordinanza è stata annullata e il provvedimento rinviato al G.i.p. per nuova valutazione in relazione alla richiesta del P.M. e ad eventuali altre ragioni di revoca prospettate.
Norme richiamate
art. 168, comma primo, n. 1), codice penale
La revoca della sospensione condizionale presuppone la commissione di un nuovo reato nel termine di probation; il reato deve essere commesso dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. Non è necessario che la sentenza che accerta il nuovo reato sia divenuta irrevocabile entro tale termine.
art. 163, comma primo, codice penale
Stabilisce il termine di probation (cinque anni per il delitto, due anni per la contravvenzione) decorrente dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione; tale termine è il periodo di riferimento per valutare la commissione del nuovo reato che può comportare la revoca.
Massime di principio
- Il dies a quo per valutare la commissione del "nuovo reato" ai fini della revoca della sospensione condizionale è la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non la data di pronuncia della stessa.
- Per l'art. 168, comma 1, n. 1), non conta se la sentenza che accerta il nuovo reato diventi irrevocabile nel termine di probation: rileva esclusivamente la data del fatto rispetto al periodo di prova.
- Se il fatto che si assume come causa di revoca è stato commesso prima dell'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, quel fatto non può fondare la revoca per la norma citata.
- In presenza di più condanne/sentenze occorre verificare scrupolosamente tre date: data del fatto nuovo, data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione, e natura del primo reato (delitto o contravvenzione) per calcolare il termine di probation.
- La revoca può comunque essere valutata per altre ragioni (es. violazione delle condizioni della sospensione); il giudice dell'esecuzione dovrà esaminare le eventuali ulteriori specifiche prospettate dal Pubblico Ministero.
- Nelle impugnazioni è essenziale che il provvedimento di revoca indichi chiaramente la fattispecie temporale e la correlazione tra data del fatto e termine di probation, al fine di evitare vizi di legittimità.
Testo integrale
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