Ordinanza n. 1525/2026 - Roma, Sezione 2Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del Turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24 febbraio 2025 e non concluso entro il termine del 26 marzo 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abich Gabriela il 7 febbraio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del preavviso di rigetto del 7 novembre 2025, nonché del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9 dicembre 2025, nonché ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto della domanda di riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva inizialmente proposto azione avverso il silenzio serbato dal Ministero del Turismo su un'istanza presentata il 24 febbraio 2025, il cui termine di conclusione era scaduto il 26 marzo 2025. Sopravvenuto il provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025, impugnato con motivi aggiunti insieme al preavviso di rigetto del 7 novembre 2025, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda contro il silenzio. Ha inoltre chiesto in via cautelare la sospensione degli atti di rigetto. Il giudice ha rilevato, in sede cautelare, l'assenza di adeguato fumus boni juris, poiché non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007, e in particolare l'esercizio in Germania per almeno un anno dell'attività di guida turistica, svolta in uno Stato nel quale tale professione non risulta regolamentata. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, in ragione della natura meramente pretensiva dell'interesse azionato.
La decisione
Il TAR ha preso atto del venir meno del silenzio per effetto dell'adozione del provvedimento definitivo e della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. e la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per l'esame dell'azione avverso il silenzio. Quanto ai motivi aggiunti, ha respinto l'istanza cautelare per difetto sia del fumus boni juris, non essendo stata prodotta la documentazione necessaria a dimostrare il requisito professionale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007, sia del periculum in mora, considerata la natura pretensiva della posizione azionata. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'adozione del provvedimento definitivo durante il giudizio avverso il silenzio fa venir meno il silenzio impugnato e determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda originaria.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Quando nel medesimo giudizio sono introdotte domande soggette a riti diversi, il giudice dispone la conversione del rito secondo quanto necessario per la trattazione della controversia.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla verifica del fumus boni juris e del periculum in mora.
art. 21, comma 2, d.lgs. 206/2007
Per il riconoscimento della qualifica professionale rileva, nel caso di professione non regolamentata nello Stato di origine, la prova dell'esercizio dell'attività per almeno un anno; in assenza della relativa documentazione il fumus cautelare non è adeguatamente dimostrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso nel corso del giudizio promosso avverso il silenzio elimina l'inerzia oggetto della domanda e comporta la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente all'azione contro il silenzio, ferma la possibilità di impugnare il provvedimento sopravvenuto con motivi aggiunti.
- Quando il ricorso originario contro il silenzio e i motivi aggiunti contro il provvedimento espresso sono soggetti a forme di trattazione diverse, il giudice può convertire il rito e disporre la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per l'esame dell'azione avverso il silenzio.
- In sede cautelare, la mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare un requisito sostanziale per il riconoscimento di una qualifica professionale esclude il fumus boni juris, salva ogni diversa valutazione nella fase di merito.
- Per una posizione di natura pretensiva, la tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera aspirazione all'ottenimento di un provvedimento favorevole non integra, di per sé, il periculum in mora.
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