Cassazione Penale, Ordinanza n. 26472/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso una sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale e altro. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'atto di appello contenesse una critica adeguata e specifica alla decisione di primo grado sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che i motivi di appello si risolvevano in mere enunciazioni e in richiami normativi privi di un reale nesso critico con la motivazione del primo giudice, che era ritenuta adeguata e specifica sia sulla responsabilità sia sulla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni unite secondo cui l'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non esplicita e argomenta rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata; l'onere di specificità dell'impugnante è proporzionato alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso concreto, l'atto di appello non superava tale soglia. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di merito; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a registrare la condanna per tale reato e altro.
art. 591 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel tema dell'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, in coerenza con il controllo svolto dalla Corte sull'atto di appello e sul ricorso.
art. 606 c.p.p.
Norma evocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Principio delle Sezioni unite: appello e ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non sono espressamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata; l'onere di specificità cresce in proporzione alla specificità della motivazione da censurare.
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a enunciare doglianze astratte o a richiamare norme senza confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi di appello o di ricorso per cassazione è proporzionato al grado di specificità e analiticità della motivazione del provvedimento impugnato.
- La critica all'affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena deve essere argomentata in modo concreto e riferito alle singole rationes della decisione di primo grado; la mera riproposizione di formule generiche non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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