Cassazione Penale, Sentenza n. 11096/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo del 28/07/2021 che aveva parzialmente accolto il riesame annullando la qualificazione aggravante ex art. 416-bis, comma 1 c.p. al capo 7, ma confermando la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione finalizzata alla produzione e spaccio di stupefacenti (art. 73 e 74 d.P.R. 309/90) e reati relativi alle armi. In Cassazione il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione e valutazione in malam partem degli elementi indiziari (soprattutto intercettazioni); 2) mancata considerazione del conflitto familiare e apoditticità della motivazione del riesame; 3) inutilizzabilità delle intercettazioni da captatore informatico per carenza motivazionale dei decreti autorizzativi; 4) inesistenza del pericolo di reiterazione e vizio nella valutazione delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e non efficaci a sindacare le articolate valutazioni del Tribunale del riesame, che aveva motivato dettagliatamente le risultanze investigative (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, osservazioni e rilevazioni GPS) e la sussistenza dell'associazione e del ruolo apicale del ricorrente. Anche il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di indicazioni sui decreti contestati. Quanto al quarto motivo, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione, fondato sul ruolo stabile e attivo del ricorrente nell'associazione, sulle modalità operative e sulla perdurante condotta associativa (“...dal dicembre 2008 fino alla data odierna e con condotta allo stato perdurante"). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (comma 1)
contestata l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (associazione di tipo mafioso o aggravante similare nel contesto dell'associazione)
La qualificazione aggravante è stata inizialmente contestata dal riesame e parzialmente annullata, ma la sussistenza dell'associazione criminale è stata comunque ritenuta dal Tribunale sulla base delle risultanze investigative
art. 73 e art. 74 d.P.R. 309/90
reati per partecipazione ad un'associazione finalizzata alla coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanze stupefacenti
I giudici hanno ritenuto provata l'attività di approvvigionamento, gestione e immissione nel mercato di sostanze stupefacenti, con riscontri investigativi (intercettazioni, sequestri, perquisizioni, osservazioni)
art. 23, comma 8 del D.L. n.137/2020
ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale alle disposizioni emergenziali/semplificative per il processo (modalità di trattazione del ricorso per Cassazione in periodo normativo specifico)
Massime di principio
- Osservazioni generiche e apodittiche contro una motivazione articolata del giudice di merito sono normalmente insufficienti in Cassazione: è necessario indicare punti precisi e specifici di illogicità o contraddizione.
- La mera negatività di perquisizioni in un luogo non esclude la valutazione complessiva delle altre fonti probatorie (intercettazioni, sequestri altrove, osservazioni, GPS): le risultanze devono essere valutate nel loro insieme.
- I rilievi sulle intercettazioni mediante captatore informatico richiedono la precisa indicazione dei provvedimenti impugnati (numero, data, contenuto) e delle carenze contestate; censure generiche sono inammissibili.
- Il pericolo di reiterazione può essere apprezzato anche in base al ruolo nell'organizzazione, alla persistenza della condotta e alle modalità operative: non occorre dimostrare occasioni prossime se sussistono elementi che mostrano perdurante pericolosità e ruolo apicale.
- Quando il giudice del riesame fornisce una disamina dettagliata capo per capo con riscontri investigativi, la Cassazione è poco incline a sostituirsi alla valutazione di merito se non emergono vizi logico-giuridici evidenti.
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