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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16274/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione parziale della sentenza di patteggiamento del 24/02/2021 che aveva comminato al ricorrente la pena di anni 2 di reclusione (condizionalmente sospesa) per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. (lesioni/omicidio stradale) e la sospensione della patente per quattro anni. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 222 co. 2-bis cod. strada perché la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) non sarebbe stata ridotta del terzo come previsto nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); (2) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 218 cod. strada e carenza di motivazione circa la misura massima della sospensione, autonomamente rispetto al quantum della pena concordata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata quanto all'entità della riduzione prevista dall'art. 222 co. 2-bis cod. strada, rinviando al Tribunale per nuovo giudizio sul punto; ha invece rigettato il secondo motivo: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione richiamante la gravità dei danni e la gravità/molteplicità delle violazioni del codice della strada e ha ricordato che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, il giudice del patteggiamento può applicare la sospensione in luogo della revoca e non è obbligato a motivare in modo puntuale la scelta oltre il richiamo ai parametri rilevanti. Il ricorso è dunque parzialmente accolto (annullamento e rinvio sul punto della riduzione), mentre la restante parte della sentenza è confermata.

Norme richiamate

  • art. 222 comma 2-bis Codice della Strada

    La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale

    La riduzione fino a un terzo della durata della sospensione è obbligatoria quando la pena è applicata con patteggiamento; la quantificazione della riduzione resta rimessa al giudice di merito entro il limite indicato

  • art. 218 Codice della Strada

    Stabilisce i criteri (fra cui gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione) per la determinazione della durata delle sanzioni accessorie come la sospensione della patente

  • art. 444 e ss. Codice di Procedura Penale

    Norma sul patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); l'applicazione del rito speciale attiva gli effetti normativi collegati, ivi inclusa la riduzione prevista dall'art. 222 co. 2-bis

  • art. 589-bis Codice Penale

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; la condanna per tale reato produce le conseguenze previste dal codice della strada in tema di sanzioni accessorie (revoca o sospensione della patente)

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non consentiva al giudice, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., di disporre la sospensione in alternativa alla revoca quando non ricorrono le aggravanti

    Ha reso possibile, nel patteggiamento, l'applicazione della sospensione della patente in luogo della revoca; pertanto il giudice può optare per la misura meno afflittiva quando non sussistono aggravanti

  • art. 133 Codice Penale (richiamato dalla giurisprudenza)

    Criteri generali di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il richiamo ai parametri di cui all'art. 133, se fatto con riferimento alla pena, possa contribuire a soddisfare l'obbligo di motivazione anche rispetto alla scelta della sanzione amministrativa accessoria nei casi consentiti

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge anche se non concordate dalle parti; eventuali pattuizioni sulle sanzioni accessorie sono inattendibili
  • Quando la legge prevede una riduzione obbligatoria (art. 222 co. 2-bis Cds) questa va applicata: il giudice ha discrezionalità solo nella quantificazione entro il limite indicato (fino a un terzo)
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 il giudice del patteggiamento può sostituire la revoca con la sospensione della patente qualora non sussistano le aggravanti; in tali casi la motivazione può limitarsi al richiamo delle "circostanze del fatto" e della "gravità della condotta" senza dettagliarne puntualmente i parametri
  • La determinazione della durata della sospensione della patente segue criteri autonomi (art. 218 Cds) rispetto a quelli per la determinazione della pena penale; quindi consistenza apparente fra pena penale e misura amministrativa non è di per sé indice di contraddittorietà
  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro sentenze di patteggiamento quando si censuri l'omessa o erronea applicazione di sanzioni amministrative accessorie

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