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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28627/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna del Giudice di pace (reato ex art. 582 c.p.). L'appello, presentato il 24/08/2024, non riportava in allegato l'elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., nel testo anteriore alla riforma del 2024. Il ricorrente ha sostenuto che l'atto del 9/08/2024, con cui era stata «confermata» la nomina dei difensori già nominati in primo grado (che conteneva l'elezione di domicilio), fosse idoneo a integrare il richiamo richiesto dalla norma abrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina anteriore all'abrogazione (impugnazioni proposte fino al 24/08/2024) e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui è necessario un richiamo "espresso e specifico" alla precedente dichiarazione/e elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentirne l'immediata e inequivoca individuazione. L'atto del 9/08/2024 si è risolto in una mera conferma della nomina dei difensori senza alcun espresso riferimento alla precedente elezione di domicilio né alla sua collocazione in fascicolo; pertanto non è stato ritenuto idoneo a sanare la carenza formale e l'appello è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sostanziale del codice penale relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato in primo grado; contestazione di merito alla base del procedimento penale.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (testo anteriore alla riforma 9/8/2024, n.114)

    Previgente prescrizione formale che imponeva l'indicazione/allettazione dell'elezione di domicilio nell'atto di impugnazione; la sua inosservanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Le Sezioni Unite hanno precisato che è ammesso un richiamo espresso e specifico a precedente elezione di domicilio purché ne consenta l'immediata e inequivoca individuazione nel fascicolo.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso: attiene alle modalità di esercizio dell'azione e degli atti processuali (richiamo formale nel ricorso). Nel caso la doglianza era riferita a presunte violazioni di norme processuali, inclusive di questa.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel ricorso; il motivo sosteneva inosservanza di tale disposizione unitamente ad altre regole formali connesse alla validità degli atti difensivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte nel dispositivo.

  • Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice), Rv. 287855

    «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; e che "è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione".

    Interpretazione giurisprudenziale vincolante: la precedente disciplina si applica alle impugnazioni presentate entro il 24/08/2024; il richiamo a precedente elezione di domicilio è ammesso solo se espresso, specifico e indicante la collocazione nel fascicolo processuale tale da permetterne l'immediata individuazione.

Massime di principio

  • Se l'impugnazione è proposta entro il termine in cui si applica la previgente disciplina (qui fino al 24/08/2024), è obbligatorio che contenga l'elezione di domicilio o un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione indicandone la collocazione in fascicolo; altrimenti l'impugnazione è inammissibile.
  • Una mera conferma della nomina dei difensori senza un richiamo esplicito alla precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo non è idonea a sanare la mancanza formale richiesta dall'art. 581, comma 1-ter (testo previgente).
  • Per evitare declaratorie di inammissibilità, l'atto di impugnazione dovrebbe o allegare direttamente l'elezione di domicilio o contenere un riferimento testuale chiaro (data dell'atto precedente, numero di protocollo o pagina di fascicolo) che permetta l'immediata individuazione dell'elezione già depositata.
  • La mancata ottemperanza a tali prescrizioni formali può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche la condanna alle spese processuali, rendendo quindi rilevante il rispetto delle forme oltre che del merito.
  • In caso di riforme normative che abrogano prescrizioni formali, è fondamentale verificare la data di presentazione dell'atto rispetto alla data di efficacia della riforma per stabilire quale disciplina applicare.

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