Ordinanza n. 290/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 834/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 681/2023 del Tribunale di Latina Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.07.2024, notificata l’11.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditarle sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di 2.000 euro quale contributo per la formazione. Il TAR ha rilevato che gli allegati al ricorso contenenti la sentenza ottemperanda, il certificato di mancata proposizione dell'impugnazione e l'attestazione di notificazione della sentenza non erano consultabili nel sistema documentale. Poiché tali documenti erano ritenuti essenziali per decidere il ricorso, il giudice ha disposto il loro deposito, corredato dall'attestazione di conformità all'originale e realizzato secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, assegnandole quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare la sentenza ottemperanda, il certificato di non proposta impugnazione e l'attestazione di notifica, tutti corredati dall'attestazione di conformità all'originale e depositati secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico. L'esame del ricorso è stato rinviato alla camera di consiglio del 13 maggio 2026; la Segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione relativa al titolo esecutivo e alla sua definitività o notificazione non sia consultabile nel fascicolo telematico, il giudice può disporne il deposito integrativo, corredato dall'attestazione di conformità all'originale, prima di decidere la domanda.
- La documentazione comprovante la sentenza da eseguire, il suo passaggio in giudicato e la sua notificazione costituisce elemento essenziale per la decisione del ricorso per ottemperanza.
- Quando siano necessari incombenti istruttori per acquisire documenti essenziali, il giudice amministrativo deve rinviare l'esame della domanda a una successiva camera di consiglio, senza definire il giudizio nel merito.
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