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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09856/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di esercizio abusivo di una professione. Con il primo motivo ha dedotto l'incompetenza territoriale del giudice, ma la censura è stata ritenuta indeducibile perché non proposta nella fase processuale pertinente, circostanza già evidenziata dalla sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha contestato nel merito la responsabilità per il reato ex art. 348 c.p., ma la doglianza è stata considerata meramente riproduttiva di una questione già adeguatamente confutata dalla Corte di appello. Con il terzo motivo ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma il motivo è stato ritenuto generico e comunque non tale da imporre un ulteriore onere motivazionale alla Corte territoriale, anche in ragione della genetica inammissibilità del motivo di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto: indeducibile la questione di incompetenza territoriale perché non proposta tempestivamente; non scrutinabile nel merito la censura sulla responsabilità per il reato di esercizio abusivo di professione perché ripetitiva di una questione già affrontata e respinta in appello; generica la doglianza sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.

    delitto di cui all'art. 348 cod. pen.

    È la fattispecie sostanziale oggetto di contestazione, rispetto alla quale il ricorso si limita a riproporre una doglianza già disattesa dalla Corte di appello.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

    La Corte rileva che la doglianza è generica e che la Corte di appello non era tenuta a una specifica motivazione sul punto, anche perché il motivo di gravame era già geneticamente inammissibile.

  • Cassa delle ammende

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    Conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la deduzione dell'incompetenza territoriale quando la questione non sia stata proposta nella fase processuale in cui doveva essere introdotta, trattandosi di motivo non deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre questioni già esaminate e adeguatamente confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere specifica e articolata; in difetto, la Corte di appello non è tenuta a una motivazione ulteriore, specie quando il gravame sia già affetto da inammissibilità originaria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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