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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05996/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 20/05/2024. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità del trattamento sanzionatorio, contestando il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità, perché investe una valutazione discrezionale di merito; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica, avendo il giudice di merito spiegato la soluzione adottata in termini di adeguatezza della pena concreta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo al bilanciamento tra attenuanti generiche, aggravanti e recidiva, poiché la valutazione compiuta dal giudice di merito era discrezionale, sorretta da motivazione sufficiente e non censurabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente dal tema delle attenuanti generiche: la loro concessione e il relativo bilanciamento con aggravanti e recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mancanza, illogicità o arbitrarietà della motivazione.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato implicitamente dal regime di prevalenza/equivalenza tra circostanze: la scelta di bilanciamento è valutazione di merito non censurabile se adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    Evocato per la qualificazione del ricorso come inammissibile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La valutazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con aggravanti e recidiva è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non quando sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione mancante o apparente.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a contestare il peso attribuito dal giudice di merito alle circostanze del reato senza evidenziare un vizio logico-giuridico della motivazione.
  • Quando il giudice di merito giustifica il bilanciamento delle circostanze in funzione dell'adeguatezza della pena in concreto, la motivazione è sufficiente e rende la decisione incensurabile in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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