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Legge

L.R. Toscana 21/2009

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

Normativa regionaleL.R. Toscana 21/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana avvio e gestione dell’apicoltura, differenziando tra attività commerciale e autoconsumo, con obblighi di SCIA/dichiarazione, aggiornamento della banca dati apistica nazionale, censimento annuale e identificazione degli apiari. Regola inoltre divieti sui trattamenti fitosanitari, zone di rispetto, vigilanza, sanzioni e interventi regionali di promozione. La disciplina è stata più volte aggiornata nel 2018.

Norme regionali toscane per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura

Disciplina regionale dell’apicoltura in Toscana

La legge detta le regole per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nel territorio della Regione Toscana, in coordinamento con la normativa statale e con la disciplina europea applicabile. La materia comprende sia l’attività apistica a fini commerciali sia quella per autoconsumo, oltre a misure di tutela sanitaria e ambientale degli alveari.

Ambito, definizioni e nozioni rilevanti

La disciplina si applica agli apicoltori, alle forme associate del settore e ai prodotti dell’alveare. Ai fini della legge, sono rilevanti in particolare:

  • l’apicoltore, inteso come persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
  • le forme associate, comprensive di organizzazioni di produttori, associazioni, federazioni, società, cooperative e consorzi di tutela;
  • i prodotti dell’alveare, tra cui miele, cera, pappa reale, polline, propoli, veleno d’api, api e api regine, idromele e aceto di miele;
  • il nomadismo, quale conduzione dell’allevamento con spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno;
  • l’apiario stanziale e quello nomade;
  • l’autoconsumo, limitato a una produzione derivante da un massimo di dieci alveari e non destinata alla commercializzazione;
  • lo sciame o nucleo, quale colonia in fase di sviluppo composta da non più di sei favi;
  • la banca dati apistica nazionale (BDA), richiamata come base informativa dell’anagrafe apistica.

Programmazione regionale e interventi di promozione

Negli atti della programmazione regionale sono individuati gli interventi di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare, con il necessario coordinamento rispetto alla programmazione nazionale e dell’Unione europea. La legge prevede quindi un inquadramento programmatorio, che consente alla Regione di sostenere il settore attraverso misure inserite negli strumenti di pianificazione economica e finanziaria.

Avvio dell’attività apistica a fini commerciali

L’esercizio dell’apicoltura a fini commerciali è subordinato alla presentazione al SUAP competente di una SCIA. La segnalazione deve includere anche la richiesta di assegnazione del codice identificativo dell’apiario e indicare:

  • la collocazione dell’apiario o degli apiari installati;
  • la consistenza degli stessi in termini di numero di alveari. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’azienda USL competente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. I servizi veterinari registrano i dati nella BDA e attribuiscono il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA.

Avvio dell’attività apistica per autoconsumo

Per l’apicoltura destinata ad autoconsumo è richiesta una dichiarazione di inizio attività da presentare ai servizi veterinari delle aziende USL. La dichiarazione deve contenere la consistenza degli apiari e la richiesta di assegnazione del codice identificativo tramite accesso alla BDA, secondo le modalità e i termini del d.m. salute 11 agosto 2014. I servizi veterinari validano i dati e attribuiscono il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Aggiornamento della BDA e censimento annuale

Gli apicoltori già registrati nella BDA devono aggiornarla secondo le modalità previste dal manuale operativo ministeriale richiamato dalla legge. È inoltre imposto il censimento annuale della consistenza e della dislocazione degli apiari posseduti, da effettuarsi esclusivamente tra il 1° novembre e il 31 dicembre, salvo la prima comunicazione di consistenza resa al momento dell’avvio dell’attività.

Identificazione degli apiari

Ogni apiario deve essere munito di cartello identificativo conforme alla disciplina ministeriale richiamata. La responsabilità dell’identificazione grava sul proprietario o detentore dell’apiario.

Tutela delle api e limitazioni ai trattamenti fitosanitari

La legge pone divieti specifici per i trattamenti con prodotti fitosanitari potenzialmente dannosi per le api e per la restante entomofauna pronuba. Il divieto opera:

  • sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a produzione agricola, vivaistica e sementiera, nonché sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti presenti dentro o ai bordi della coltura e sulle piante spontanee, durante la fioritura;
  • in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero;
  • nelle zone di rispetto eventualmente individuate dalla Giunta regionale intorno ad aree di rilevante interesse apistico. Per le piante consociate o spontanee, il divieto durante la fioritura non opera se esse siano state preventivamente sfalciate e lasciate appassire, interrate o rimosse, in modo da eliminare fioriture attrattive per api e pronubi. In caso di sospetti danni da tossicità alle famiglie di api, l’apicoltore deve darne tempestiva segnalazione al dipartimento di prevenzione dell’azienda USL, che svolge indagini e accertamenti per individuare cause e responsabili.

Zone di rispetto e allevamento di api regine

La Giunta regionale, sentite le forme associate del settore, può individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine. In tali aree la Regione definisce:

  • le modalità di delimitazione;
  • il periodo nel quale è vietata l’immissione di altri alveari nella zona delimitata. La previsione mira a proteggere specifiche attività di allevamento e a regolare la presenza di alveari concorrenti nell’area interessata.

Vigilanza, controlli e supporto tecnico-sanitario

La vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge spettano alle aziende USL competenti per territorio, ferme restando le competenze degli altri soggetti titolari di poteri di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi. Le violazioni sono accertate e contestate dal personale addetto alla vigilanza secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative e la legge n. 689/1981. I servizi veterinari:

  • organizzano e attuano la vigilanza sullo stato sanitario degli apiari secondo programmazione annuale;
  • predispongono norme tecniche di profilassi, lotta sanitaria e prevenzione;
  • possono avvalersi della collaborazione delle forme associate per risanamento, attività sanitarie e interventi di miglioramento produttivo;
  • si avvalgono della collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per le finalità di vigilanza e prevenzione.

Regime sanzionatorio

La legge prevede sanzioni amministrative per le principali violazioni. In particolare:

  • la violazione delle distanze minime degli apiari di cui all’articolo 896-bis del codice civile comporta una sanzione da 100 a 600 euro per apiario;
  • l’omissione degli adempimenti relativi all’avvio dell’attività commerciale, all’avvio per autoconsumo e all’aggiornamento della BDA comporta una sanzione da 1.000 a 6.000 euro;
  • la violazione dell’obbligo di censimento annuale comporta una sanzione da 100 a 600 euro per apiario;
  • la violazione dei divieti sui trattamenti fitosanitari e delle misure di tutela di cui alla legge comporta una sanzione da 400 a 2.400 euro per ettaro o frazione di ettaro, con tetto massimo di 30.000 euro;
  • la mancata apposizione del cartello identificativo dell’apiario comporta una sanzione da 100 a 600 euro per apiario. Chi viola gli obblighi di avvio dell’attività commerciale è inoltre escluso dai benefici gestiti dalla Regione Toscana e previsti dalle normative europee, statali e regionali.

Clausola valutativa

La Giunta regionale deve trasmettere ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione documentata alla commissione consiliare competente. La relazione riferisce sull’attuazione della legge, con particolare riguardo:

  • all’applicazione e al rispetto delle disposizioni su trattamenti fitosanitari e zone di rispetto;
  • alla consistenza quali-quantitativa degli apiari presenti sul territorio;
  • ai controlli effettuati e alle sanzioni irrogate, sulla base dei dati delle aziende USL.

Aspetti finanziari

Gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura sono finanziati nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Per il biennio 2009-2010 la spesa era stimata in 90.000 euro, a valere su specifiche risorse di bilancio; per gli esercizi successivi il finanziamento è demandato alla legge di bilancio.

Abrogazioni e regime dell’atto

La legge regionale 18 aprile 1995, n. 69, è espressamente abrogata. La disciplina vigente risulta oggi fortemente aggiornata dalle modifiche del 2018, ma conserva una funzione operativa per la regolazione dell’apicoltura in Toscana, soprattutto in materia di registrazione, censimento, tutela sanitaria e divieti fitosanitari.

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