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Legge

L.R. Toscana 19/2009

Disciplina del Difensore civico regionale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 19/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il Difensore civico regionale toscano, le sue funzioni di tutela non giurisdizionale, intervento su richiesta o d’ufficio, poteri istruttori e conciliativi, rapporti con enti pubblici e gestori di servizi, tutela sanitaria e rete di difesa civica locale. Prevede nomina, durata, incompatibilità, indennità, relazioni annuali e norme transitorie.

Disciplina del Difensore civico regionale della Toscana

Disciplina del Difensore civico regionale della Toscana

La legge regola l’istituto del Difensore civico regionale della Toscana e la rete regionale di difesa civica. Definisce funzioni, poteri, rapporti con amministrazioni e gestori di servizi, organizzazione dell’ufficio, nomina e durata dell’incarico, con particolare attenzione alla tutela non giurisdizionale dei cittadini e all’ambito sanitario.

Finalità, natura e ambito di applicazione

Il Difensore civico opera in autonomia, senza controlli gerarchici o funzionali, ed è dotato di autonomia amministrativa e contabile. La sua attività è ispirata ai principi internazionali in materia di difesa civica e mira a garantire buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità nell’azione amministrativa della Regione Toscana e degli altri soggetti indicati dalla legge.

Funzioni di tutela e ruolo di mediazione

Il Difensore civico assicura tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, formula proposte alle amministrazioni pubbliche e svolge anche compiti di mediazione tra utenti e amministrazioni per favorire soluzioni consensuali. Assiste inoltre le persone in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione. Svolge anche la funzione di garante del contribuente per i tributi regionali, secondo la relativa disciplina.

Soggetti nei confronti dei quali può intervenire

L’intervento riguarda anzitutto Regione, enti e aziende regionali, organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, organismi sanitari accreditati ed enti pubblici vigilati dalla Regione. In assenza del difensore civico comunale o provinciale, può intervenire anche verso comuni, comunità montane e province, nei limiti previsti dalla legge. Può altresì intervenire verso uffici periferici dello Stato nei limiti stabiliti dalla normativa statale. Nei confronti di concessionari e gestori di servizi pubblici, l’intervento è ammesso secondo la disciplina di settore e in base a concessioni o convenzioni; la legge prevede anche la promozione di intese per attribuire al Difensore civico funzioni di conciliazione con gli utenti.

Cattiva amministrazione e presupposti dell’intervento

La cattiva amministrazione ricorre, tra l’altro, quando:

  • un atto dovuto è omesso o immotivatamente ritardato;
  • un atto o un’attività sono svolti in modo irregolare o illegittimo;
  • sono violati i principi sull’erogazione dei servizi pubblici;
  • manca una risposta o viene rifiutata un’informazione;
  • in generale non sono rispettati i principi di buona amministrazione.

Intervento su richiesta e intervento d’ufficio

Il Difensore civico può agire su richiesta di singoli, enti, comitati, gruppi, associazioni e altre formazioni sociali, per diritti e interessi individuali o collettivi. La richiesta non è soggetta a formalità; se non è scritta viene verbalizzata. Il Difensore civico valuta la fondatezza dell’istanza e può archiviarla motivando. Può intervenire anche d’ufficio quando rilevi casi di cattiva amministrazione.

La presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude la richiesta al Difensore civico. Per la tutela del diritto di accesso, la richiesta sospende il termine per il ricorso al TAR secondo l’articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

Istruttoria, poteri di indagine e limiti

Nell’istruttoria il Difensore civico può chiedere informazioni e chiarimenti, consultare ed estrarre copia degli atti, acquisire informazioni tramite i sistemi informativi regionali, convocare il responsabile del procedimento anche con gli interessati, accedere agli uffici e chiedere l’adozione di atti dovuti illegittimamente omessi. Il responsabile del procedimento deve presentarsi e, entro 20 giorni, fornire informazioni, chiarimenti e documenti o motivare il dissenso rispetto alle tesi del Difensore civico. Non può essergli opposto il segreto d’ufficio.

Per comuni, province e comunità montane, quando non esiste un difensore civico locale, i poteri sono più limitati: restano solo consultazione degli atti e intervento conciliativo, con segnalazione all’amministrazione in caso di mancata risposta.

Riservatezza e trattamento dei dati

Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie riservate o segrete. La comunicazione di dati personali ad amministrazioni diverse da quella interessata è ammessa solo quando sia nell’interesse del titolare del dato e per superare ostacoli organizzativi; ogni ulteriore diffusione all’esterno avviene, di regola, in forma statistica o anonima.

Esito dell’intervento e poteri successivi

Conclusa l’istruttoria, il Difensore civico formula rilievi e raccomandazioni e può fissare un termine per definire il procedimento. L’amministrazione deve motivare le ragioni del mancato accoglimento. Se il termine scade senza esito utile, o se gli elementi forniti non sono ritenuti risolutivi, il Difensore civico informa i competenti organi regionali e chiede al Presidente della Giunta l’attivazione dei poteri sostitutivi nei casi previsti. Gli interessati sono informati sull’andamento e sugli ulteriori rimedi esperibili.

Tutela del diritto di accesso

Se il diritto di accesso è stato illegittimamente negato o differito, il Difensore civico lo comunica a chi detiene gli atti, chiedendone il riesame. L’accesso si intende consentito se entro 30 giorni non viene emanato un provvedimento motivato di conferma del rifiuto. La tutela si estende anche agli atti delle province e dei comuni nei casi in cui non sia stato istituito il difensore civico competente sul territorio.

Assistenza a immigrati e persone in condizioni di disagio

Il Difensore civico affianca, su richiesta, le persone in condizioni di particolare disagio sociale dovuto a ragioni economiche, culturali o di integrazione sociale, nonché gli immigrati, assistendoli nei procedimenti amministrativi di interesse. Si adopera presso i soggetti pubblici e i gestori di servizi affinché le prestazioni siano garantite con sollecitudine, equità e adeguatezza. In materia di persone con disabilità, la costituzione di parte civile nei casi previsti dalla legge n. 104/1992 compete al Difensore civico se il comune o la provincia non hanno provveduto alla nomina del proprio difensore civico.

Collaborazione delle amministrazioni e sanzioni organizzative

Le amministrazioni devono collaborare lealmente e agevolare l’attività del Difensore civico. La mancata collaborazione dei responsabili del procedimento o di altri funzionari è segnalata all’amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dirigenziale o dell’eventuale procedimento disciplinare; l’esito di tali procedimenti è comunicato al Difensore civico.

Difesa civica in ambito sanitario

In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale è affidata agli organismi di tutela interna delle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla legge, al Difensore civico. La disciplina di dettaglio è demandata a un regolamento della Giunta regionale, che deve prevedere anche la partecipazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti del malato. La tutela riguarda anche gli organismi sanitari a partecipazione pubblica e gli organismi sanitari accreditati.

Il Difensore civico può chiedere chiarimenti anche a strutture private e segnalare eventuali violazioni agli organi competenti al rilascio dell’autorizzazione sanitaria e agli ordini o collegi professionali.

Coordinamento tra tutela interna e Difensore civico

Il sistema è improntato a integrazione e collaborazione reciproca. I reclami sanitari sono trasmessi dal Difensore civico alle aziende competenti, che devono informarlo tempestivamente sugli esiti istruttori. Il Difensore civico può sempre chiedere informazioni sullo stato della pratica e sollecitare l’azienda in caso di inerzia o ritardi.

Competenze specifiche in materia sanitaria

Il Difensore civico interviene quando:

  • l’azienda non risponde nei termini del proprio regolamento di tutela e non sono attivate le procedure interne;
  • il reclamo riguarda ipotesi di responsabilità professionale sanitaria e l’utente non è soddisfatto della risposta ricevuta.

Le aziende devono trasmettere i reclami su responsabilità professionale e le relative risposte. È previsto un sistema integrato di monitoraggio dell’attività di tutela a livello regionale, anche per promuovere soluzioni organizzative e formazione del personale. Il Difensore civico collabora inoltre con Regione, aziende sanitarie, università, ordini, collegi professionali e associazioni di tutela per favorire la conciliazione anche degli aspetti risarcitori.

Gestione dei reclami tecnico-professionali

Nell’istruttoria dei reclami tecnico-professionali, il Difensore civico può chiedere una relazione all’azienda, avvalersi di collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, in particolare medici legali di aziende diverse da quella coinvolta, e trasmettere il reclamo agli ordini o collegi professionali competenti, su delega dell’interessato, se emergono profili deontologici. Può anche approfondire gli aspetti generali dei reclami ricevuti avvalendosi della medesima collaborazione tecnica.

Rete di difesa civica locale e rapporti istituzionali

La legge promuove la rete di difesa civica locale per raccordare e favorire la cooperazione tra difensori civici locali e con il Difensore civico regionale, nonché la conoscenza delle loro funzioni. La Regione incentiva anche l’esercizio associato sovracomunale delle funzioni di difesa civica.

Il Difensore civico convoca almeno due volte l’anno la conferenza permanente dei difensori civici locali per affrontare problemi comuni e promuovere iniziative di sviluppo della difesa civica. Sono previsti rapporti di collaborazione e reciproca informazione con difensori civici di altre regioni, Mediatore europeo, Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa e altri organismi internazionali.

Requisiti, incompatibilità e nomina

Può essere nominato chi possiede laurea magistrale o diploma di laurea del previgente ordinamento e almeno cinque anni di esperienza qualificata, in ambito giuridico-amministrativo o nella difesa dei diritti dei cittadini. Sono esclusi, tra gli altri, membri del Governo e del Parlamento, presidenti e sindaci indicati dalla legge, dirigenti di partiti e sindacati, vertici delle aziende sanitarie e dipendenti o amministratori della Regione e degli enti regionali vigilati.

L’incarico è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato, attività commerciale, imprenditoriale o professionale e con qualsiasi funzione politica o amministrativa che generi conflitto di interessi, oltre che con le cause di incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In caso di incompatibilità sopravvenuta, il Presidente del Consiglio regionale invita a rimuoverla entro 10 giorni; in difetto, il Consiglio dichiara la decadenza.

La nomina avviene con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale; dopo tre votazioni infruttuose, basta la maggioranza dei componenti.

Durata del mandato, cessazione e indennità

Il mandato dura sei anni ed è non rinnovabile. Alla scadenza, il Difensore civico continua ad esercitare le funzioni per 90 giorni o fino all’insediamento del successore. La cessazione anticipata avviene per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca per gravi motivi deliberata con la maggioranza dei due terzi del Consiglio.

Nel periodo necessario alla nuova nomina, l’incarico è temporaneamente ricoperto dal Segretario generale del Consiglio regionale, senza indennità.

Al Difensore civico spetta un’indennità mensile lorda di funzione pari al 76,65% di quella dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di missione secondo la disciplina prevista per i dirigenti regionali. Sono regolati anche missioni all’estero, uso del mezzo proprio e rimborso chilometrico di 0,20 euro per km; non sono rimborsate le spese di parcheggio.

Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale

Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico trasmette una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del Senato e della Camera, includendo eventuali suggerimenti per prevenire la cattiva amministrazione. La relazione è discussa dal Consiglio regionale e può essere oggetto di audizioni nelle commissioni consiliari o in seduta pubblica. In casi urgenti, possono essere inviate relazioni speciali con iscrizione all’ordine del giorno. Le relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dopo la discussione.

Sede, organizzazione, personale e risorse finanziarie

L’ufficio ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana. L’Ufficio di presidenza provvede alla dotazione organica, al personale, ai locali e ai mezzi necessari, sentito il Difensore civico; il personale assegnato dipende funzionalmente da lui. Il Difensore civico può avvalersi degli uffici regionali e, nei limiti di bilancio, di professionisti esterni o iscritti agli albi dei consulenti tecnici dei distretti toscani.

Ogni anno predispone un programma di attività con il fabbisogno finanziario; l’Ufficio di presidenza determina le risorse da inserire nel bilancio del Consiglio regionale e le spese sono impegnate e liquidate secondo le procedure contabili del Consiglio.

Abrogazioni e norme transitorie

È abrogata la precedente legge regionale n. 4/1994 sul Difensore civico. Il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della legge continua a svolgere le funzioni fino alla scadenza del mandato secondo il regime transitorio previsto. Fino all’adozione del regolamento sanitario di dettaglio continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le direttive regionali del 17 maggio 2004 sulla tutela degli utenti del servizio sanitario toscano.

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