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Legge

L.R. Toscana 20/2009

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Normativa regionaleL.R. Toscana 20/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana programmazione, coordinamento e sostegno alle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione. I principali strumenti operativi decorrono dalla IX legislatura regionale (2010-2015); alcune norme finanziarie e organizzative riguardano esercizi ormai conclusi, mentre la disciplina di principio e gli organi restano formalmente previsti.

Disposizioni regionali toscane su ricerca, innovazione e rete della ricerca

Ricerca e innovazione in Toscana

La legge definisce il quadro regionale toscano per la promozione della ricerca scientifica, dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell’alta formazione. L’obiettivo è coordinare soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni di ricerca e formazione.

Finalità e indirizzi generali

La Regione intende favorire:

  • la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale in ambiti di eccellenza collegati allo sviluppo regionale;
  • la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e il trasferimento dei risultati della ricerca;
  • la competitività del sistema produttivo, la qualificazione delle competenze, l’occupazione e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse naturali;
  • il miglioramento della salute, la salvaguardia dell’ambiente, la valorizzazione dei beni culturali e l’efficienza della mobilità;
  • la ricerca privata, anche consortile, e la sua integrazione con la ricerca pubblica;
  • la cooperazione tra soggetti della ricerca e della diffusione della conoscenza;
  • la comunicazione istituzionale della ricerca verso la collettività.

Oggetto della disciplina

La legge individua:

  • gli strumenti di programmazione degli interventi regionali nel campo dell’alta formazione e della ricerca, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea;
  • le forme di interazione tra i soggetti della ricerca e dell’innovazione, gli enti locali e le imprese;
  • le azioni per diffondere e trasferire competenze scientifiche e tecnologiche al sistema produttivo e ai soggetti dell’articolazione regionale della ricerca.

Rete regionale della ricerca

È istituito un coordinamento denominato “rete regionale della ricerca”, finalizzato a favorire la cooperazione tra i soggetti operanti in Toscana nell’alta formazione, nella ricerca pubblica e privata e nel trasferimento dei risultati della ricerca. Possono aderire, oltre alla Regione:

  • gli enti locali;
  • le università e le scuole superiori di alta formazione;
  • gli enti di ricerca e gli altri soggetti pubblici e privati che svolgono ricerca;
  • i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti attivi nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza;
  • le imprese pubbliche e private che svolgono o ricevono attività di ricerca. La partecipazione dei soggetti della rete è favorita anche nella programmazione regionale.

Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione

È istituita la Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione, quale organismo consultivo della Giunta regionale. Essa formula proposte e osservazioni per l’elaborazione del Programma regionale di sviluppo in materia di ricerca e alta formazione e collabora alle attività dell’Osservatorio regionale. La Conferenza è composta da rappresentanti istituzionali, universitari, del CNR, dei soggetti della ricerca, delle associazioni datoriali e dei lavoratori delle imprese, oltre ai vertici tecnici regionali competenti. Partecipano anche gli assessori e i direttori generali competenti per materia. Dura in carica per la legislatura e i componenti non percepiscono indennità.

Comitato esecutivo

La Conferenza è supportata da un Comitato esecutivo, che ne costituisce l’organo operativo. Il Comitato formula le proposte da sottoporre alla Giunta regionale ed è composto da otto membri rappresentativi dei principali soggetti della ricerca e delle parti sociali. Anche per questo organo non è prevista alcuna indennità.

Programmazione degli interventi

Il Programma regionale di sviluppo definisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, includendo strategie su:

  • diffusione della conoscenza e partecipazione ai programmi nazionali ed europei;
  • coordinamento intersettoriale;
  • convergenza tra investimenti pubblici e privati;
  • sviluppo di infrastrutture materiali e immateriali;
  • valorizzazione delle risorse umane;
  • collaborazione tra i soggetti della rete regionale;
  • interazione con il sistema produttivo e accesso delle imprese alle strutture di ricerca. Il DEFR, in coerenza con il PRS, definisce annualmente le priorità e gli interventi, tenendo conto del bilancio; la Giunta attua gli interventi con propria deliberazione.

Programmi settoriali e diffusione dei risultati

I piani e programmi settoriali devono essere coerenti con gli indirizzi del PRS e prevedere azioni per la diffusione e il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca. Tra gli interventi da sostenere figurano:

  • la diffusione della cultura scientifica;
  • la valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale;
  • l’integrazione e qualificazione dei soggetti che operano nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza;
  • il sostegno agli spin off, all’incubazione e allo sviluppo di imprese innovative;
  • la partecipazione a reti internazionali e allo spazio europeo della ricerca;
  • l’attrazione di investimenti e imprese nei settori strategici.

Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione

L’IRPET svolge studi e analisi tramite l’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, in collaborazione con la Giunta regionale e in raccordo con la Conferenza. L’Osservatorio analizza, tra l’altro:

  • soggetti, risorse umane, dotazioni e attività di ricerca;
  • pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attività di ricerca svolte in Toscana;
  • spin off e rapporti tra alta formazione e imprese;
  • piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;
  • parchi scientifici, tecnologici e incubatori d’impresa;
  • brevetti, marchi e modelli di utilità;
  • strumenti di incentivazione e partecipazione finanziaria;
  • impatti economici, occupazionali e formativi dei progetti finanziati;
  • indicatori dell’innovazione prodotta in Toscana;
  • tesi di laurea e di dottorato riferite al territorio toscano. Le basi dati e la reportistica sono rese disponibili alla Regione tramite RTRT, nel rispetto della protezione dei dati personali. L’Osservatorio opera anche tramite intese con università, enti di ricerca e altri soggetti competenti e trasmette annualmente una relazione a Consiglio e Giunta regionali.

Rapporti con università e alta formazione

La Regione promuove il sistema universitario e dell’alta formazione, valorizzando le risorse umane e favorendo:

  • collaborazione con le istituzioni universitarie;
  • diffusione e circolazione della conoscenza nel tessuto sociale, economico e produttivo;
  • partenariato europeo e internazionalizzazione della ricerca;
  • sviluppo e qualificazione degli insediamenti universitari e delle infrastrutture;
  • consolidamento di reti e poli di ricerca.

Valutazione scientifica degli interventi

Gli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione sono soggetti a valutazione:

  • preliminare, per l’accesso a finanziamenti, aiuti e benefici;
  • in itinere, durante le attività;
  • finale, sui risultati conseguiti. La valutazione deve essere affidata a esperti esterni, indipendenti e non operanti nel territorio regionale, con incarichi non superiori a tre anni e non rinnovabili. I risultati della valutazione sono resi pubblici secondo modalità stabilite dalla Giunta, con tutela di dati personali, proprietà intellettuale e segreto industriale.

Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale

La Giunta regionale deve trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui risultati conseguiti, anche sulla base dei dati dell’Osservatorio. La relazione contiene informazioni su finanziamenti, progetti, azioni di promozione e impatti economici, occupazionali e formativi.

Aspetti finanziari

Le risorse per gli interventi sono definite nel DEFR, in coerenza con il bilancio. Per l’Osservatorio era inizialmente prevista una copertura specifica per gli anni 2009 e 2010; per gli esercizi successivi si rinvia alla legge di bilancio. La valutazione scientifica è finanziata senza oneri aggiuntivi, nell’ambito delle risorse destinate agli interventi di promozione e sostegno della ricerca.

Decorrenza

Le disposizioni sulla programmazione degli interventi, sui programmi settoriali e sulla diffusione e trasferimento della conoscenza si applicano dalla IX legislatura regionale, cioè dal periodo 2010-2015.

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