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Legge

L.R. Toscana 17/2009

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 17/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana n. 3/1994 su addestramento e gare cinofile, uso di fauna selvatica in aree per cani e divieto di foraggiamento del cinghiale. Introduce anche una sanzione amministrativa per il foraggiamento non autorizzato. Le modifiche operano dal 20 aprile 2009 e restano rilevanti solo finché la disciplina della l.r. 3/1994 è vigente.

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e il prelievo venatorio

Modifiche alla disciplina regionale su fauna selvatica e prelievo venatorio

La legge regionale interviene sulla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, disciplinando in particolare le aree per l’addestramento e le gare dei cani, l’uso di fauna selvatica in tali aree e il divieto di foraggiamento del cinghiale. Si tratta di disposizioni applicabili nel territorio della Regione Toscana.

Aree per addestramento, allenamento e gare dei cani

Le aree destinate all’addestramento, all’allenamento e alle gare per cani devono essere ubicate su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Quando sia previsto l’abbattimento di selvaggina, le aree devono insistere in territori di scarso rilievo faunistico.

L’atto di autorizzazione è subordinato al consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento autorizzativo deve inoltre definire:

  • tempi e modalità di esercizio;
  • misure di salvaguardia della fauna selvatica.

Tale disciplina temporale è riferita all’arco che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Uso di fauna selvatica naturale e di allevamento

L’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.

Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento, però, può essere utilizzata esclusivamente fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie:

  • quaglia;
  • fagiano;
  • starna;
  • pernice rossa.

Fuori dal periodo di caccia aperta, nelle aree di cui sopra, l’abbattimento può avvenire solo su superfici non superiori a 50 ettari e i soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell’utilizzazione, muniti di anello di riconoscimento di colore arancione.

Divieto di foraggiamento del cinghiale

È introdotto il divieto di foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale, salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. In deroga al divieto, le province possono autorizzare il foraggiamento dissuasivo per comprovate esigenze, sentite le organizzazioni agricole.

Sanzione amministrativa

Per chi foraggia cinghiali nel territorio regionale in assenza di autorizzazione provinciale rilasciata sentite le organizzazioni agricole, è prevista una sanzione amministrativa da 400 euro a 2.000 euro.

Decorrenza e rilevanza attuale

La legge è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 20 aprile 2009, e le modifiche risultano da allora inserite nella disciplina regionale richiamata. Non contiene una scadenza di efficacia autonoma; la sua utilità pratica dipende dalla perdurante vigenza della l.r. 3/1994 e delle disposizioni così modificate.

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