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Legge

L.R. Toscana 22/2009

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Normativa regionaleL.R. Toscana 22/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 5 maggio 2009, n. 22 modifica la l.r. 36/2008 sul noleggio di autobus con conducente: introduce controlli periodici sui requisiti, obblighi di comunicazione delle variazioni, un registro regionale delle imprese e una disciplina transitoria per il passaggio dalle licenze comunali alle autorizzazioni provinciali. La norma entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina toscana del noleggio autobus con conducente

Modifiche alla disciplina del noleggio con conducente di autobus in Toscana

La legge regionale Toscana n. 22 del 2009 interviene sulla l.r. 36/2008 per adeguare la disciplina del trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. Riguarda l’organizzazione dei controlli, gli obblighi delle imprese, il registro regionale e il regime transitorio di passaggio dal sistema delle licenze comunali alle autorizzazioni provinciali.

Controlli sui requisiti delle imprese

Viene precisato che le verifiche sulla permanenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionalità devono essere svolte ogni tre anni e anche ogni volta che l’ufficio competente lo ritenga opportuno. Il richiamo è ai requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000.

Obblighi di comunicazione delle variazioni

Le imprese autorizzate devono comunicare alla provincia, entro 15 giorni, ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione. Rimane fermo quanto previsto dal d.lgs. 395/2000 in caso di perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale.

Abilitazione a concorrere per autorizzazioni NCC con autovettura e motocarrozzetta

Le imprese già in possesso dell’autorizzazione regionale per il noleggio di autobus con conducente, qualunque sia la loro forma giuridica, sono abilitate a partecipare, in tutti i comuni della Toscana, al rilascio delle autorizzazioni per il noleggio con conducente effettuato con autovettura e motocarrozzetta.

Per l’esercizio di tali servizi, le imprese devono adibire soggetti che:

  • rientrino tra quelli previsti dall’art. 6 della l. 218/2003;
  • siano in possesso di patente di categoria D e della relativa abilitazione professionale, oppure
  • risultino iscritti nell’apposita sezione del ruolo dei conducenti della provincia competente.

Registro regionale delle imprese

Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito un registro regionale finalizzato a ricostruire il quadro complessivo del numero e della distribuzione territoriale delle imprese che svolgono noleggio di autobus con conducente. Il registro è gestito secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della l. 218/2003.

L’iscrizione al registro è subordinata al possesso dell’autorizzazione prevista dalla l.r. 36/2008.

Disciplina transitoria per il passaggio dalle licenze comunali alle autorizzazioni provinciali

I titolari delle licenze comunali di noleggio autobus con conducente devono presentare domanda di autorizzazione alla provincia territorialmente competente entro il 31 luglio 2009.

Fino al rilascio dell’autorizzazione provinciale, oppure fino alla comunicazione del rigetto della domanda, le licenze comunali conservano efficacia anche oltre la loro scadenza naturale, ma solo se l’istanza è stata presentata nei termini.

Se la domanda non viene presentata entro il 31 luglio 2009, le licenze comunali cessano comunque di avere efficacia, indipendentemente dalla loro naturale scadenza.

Regime transitorio per i procedimenti in corso

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo la disciplina dell’art. 4 della l.r. 36/2008 nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla stessa legge n. 22/2009.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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