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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 7214 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello del contribuente contro il diniego di condono relativo a IRPEF e IRAP per gli anni 2002 e 2003. Ha dedotto, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello per mancanza di una procura speciale idonea a conferire al difensore il potere di appellare; in secondo luogo, un vizio di ultrapetizione e la formazione di un giudicato interno; infine, la violazione della disciplina del condono di cui alla L. n. 289/2002, art. 9-bis, sostenendo che il mancato pagamento delle rate successive alla prima impedisse il perfezionamento della definizione agevolata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la procura rilasciata al difensore in primo grado attribuisse soltanto facoltà relative a quel giudizio e non contenesse una volontà espressa o inequivoca di estendere l'incarico al grado d'appello. Poiché l'appello era stato sottoscritto dal solo difensore privo di un mandato ad appellare, la CTR avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e l'appello del contribuente è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio d'appello e di cassazione sono state integralmente compensate, anche perché l'inammissibilità non era stata rilevata d'ufficio dalla CTR e non era stata tempestivamente contestata dalla controparte.

Norme richiamate

  • Art. 83, ultimo comma, c.p.c.

    La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa una volontà diversa

    Nel processo tributario la procura speciale si presume limitata al grado in cui è stata conferita, salvo che contenga espressioni idonee a manifestare la volontà di estenderla ai gradi successivi. Formule generiche relative alla controversia possono essere sufficienti solo se non risultano limitazioni o un'elencazione circoscritta alle attività del primo grado.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2

    Rende applicabili al processo tributario, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, tra cui la disciplina sulla portata della procura alle liti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 12, comma 3, 18, comma 3, 53 e 61

    Le disposizioni disciplinano la difesa tecnica e l'appello nel processo tributario; la procura deve essere idonea a legittimare il difensore anche per il grado di giudizio concretamente intrapreso.

  • Art. 182, comma 1, c.p.c.

    Il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità della costituzione e, se manca materialmente una procura dichiarata esistente, deve invitare la parte a produrla. Tale meccanismo non consente però di sanare l'inesistenza originaria del potere di appellare quando dalla procura esistente risulta che tale facoltà non è stata conferita.

  • L. n. 289/2002, art. 9-bis

    La questione sostanziale relativa agli effetti del mancato pagamento delle rate del condono non è stata esaminata, perché l'appello del contribuente è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 21 e 53; artt. 324 e 329 c.p.c.

    I motivi relativi ai limiti dell'impugnazione, all'acquiescenza e al giudicato interno sono rimasti assorbiti dall'accoglimento della censura preliminare sull'inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è essenziale verificare che la procura conferita in primo grado attribuisca espressamente o inequivocabilmente anche il potere di proporre appello; in mancanza, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • Una procura che elenca dettagliatamente attività tipiche del primo grado, senza menzionare l'appello o i successivi gradi, può essere interpretata come limitata al solo primo grado.
  • Il difetto di procura o di potere di rappresentanza può essere rilevato d'ufficio anche in cassazione, purché la questione risulti dagli atti e non si sia formato un giudicato.
  • La possibilità di sanare il mancato deposito materiale di una procura non equivale alla possibilità di creare successivamente un potere di appellare che la procura originaria non conferiva.
  • Quando una questione processuale preliminare determina l'inammissibilità dell'impugnazione, il giudice non esamina le questioni di merito, come l'interpretazione delle condizioni per il perfezionamento di un condono.

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