Cassazione Civile, Ordinanza n. 06136/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria eseguita su un opificio di sua proprietà, posta a garanzia di un debito derivante da 13 cartelle di pagamento rimaste insolute, tra cui una riferita a sanzioni per violazioni del codice della strada. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso; in appello, la commissione regionale aveva invece ritenuto legittima l'iscrizione, affermando tra l'altro che per una delle cartelle la giurisdizione fosse del giudice ordinario, che vi fosse prova della corretta notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria presso la residenza del contribuente e che fosse inammissibile, perché nuova, la censura relativa alla violazione dell'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 50, comma 2, e 77 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria sarebbe nulla senza la previa intimazione/avviso ex art. 50; (2) violazione delle norme sulle notificazioni, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., contestando la ritenuta validità della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, nonostante sul plico fosse stata apposta la dicitura "indirizzo insufficiente".
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'agente della riscossione. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la questione della mancata previa notifica dell'avviso ex art. 50 non risultava specificamente devoluta in appello o riproposta dopo l'omessa pronuncia di primo grado; comunque, l'ha anche ritenuto infondato nel merito, ribadendo che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto dell'espropriazione forzata e non richiede la previa intimazione di cui all'art. 50, comma 2. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato in parte infondato e in parte inammissibile, chiarendo la distinzione tra il necessario preavviso di iscrizione ipotecaria, la cui omissione può incidere sulla validità dell'iscrizione, e la successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione, la cui eventuale omissione non determina nullità dell'ipoteca ma incide semmai sul termine per impugnarla. Ne è derivato che la doglianza sulla notifica della comunicazione non poteva condurre all'annullamento dell'iscrizione.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
Richiamato per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore: la successione dell'ente della riscossione non priva il procuratore già costituito dello ius postulandi fino a sostituzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso non indicava specificamente gli atti necessari a dimostrare la devoluzione in appello della questione.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
La previa intimazione è necessaria solo se l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; non è richiesta per l'iscrizione ipotecaria ex art. 77.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
L'iscrizione ipotecaria è qualificata come misura alternativa all'esecuzione forzata; deve essere preceduta da contraddittorio endoprocedimentale/preavviso, ma la successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione non è presidiata da una sanzione di nullità se omessa.
art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000
Richiamato come motivo nuovo ritenuto inammissibile in appello.
art. 137 c.p.c. e ss.
Richiamate dal ricorrente per contestare la ritualità della notificazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova sulla regolarità della notifica.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria della notifica.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per affermare che il termine di impugnazione degli atti tributari decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca.
art. 17 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per l'applicabilità delle regole sulla comunicazione degli atti anche ai concessionari della riscossione.
art. 41 CDFUE
Richiamato insieme agli artt. 47 e 48 CDFUE come fondamento del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 47 CDFUE
Richiamato insieme agli artt. 41 e 48 CDFUE come fondamento del diritto di difesa nel procedimento.
art. 48 CDFUE
Richiamato insieme agli artt. 41 e 47 CDFUE come fondamento del diritto di difesa nel procedimento.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non coincide con un atto dell'espropriazione forzata e, quindi, non richiede la previa intimazione ex art. 50, comma 2, salvo che venga in rilievo l'inizio dell'esecuzione forzata oltre l'anno dalla cartella.
- Prima dell'iscrizione ipotecaria deve essere comunque attivato il contraddittorio endoprocedimentale, mediante preavviso al contribuente con termine per pagare o presentare osservazioni; la sua omissione può determinare la nullità dell'iscrizione per violazione del diritto di partecipazione e difesa.
- Va distinta la mancanza del preavviso di iscrizione ipotecaria dalla mancata comunicazione dell'avvenuta iscrizione: la prima incide sulla validità dell'atto e deve essere dedotta tempestivamente, la seconda non comporta di per sé nullità dell'ipoteca ma rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnarla.
- In sede di legittimità, la censura che presuppone la devoluzione in appello di una questione deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria serve a rendere edotto il contribuente dell'atto già compiuto e a far decorrere il termine di impugnazione; la sua eventuale irregolarità non travolge automaticamente l'iscrizione stessa.
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