Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7626/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte D''''Appello di Roma depositato in data 1.10.2018, a definizione del procedimento iscritto al nr. di R.G.V.G. 50555/2018;

Giustizia amministrativa202316936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d'Appello di Roma che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 1.600,00 oltre interessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore Pinto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto della Corte d'Appello di Roma, adottato ai sensi della legge n. 89/2001, che aveva riconosciuto l'equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Dopo la proposizione e l'iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero ha inviato, il 5 marzo 2025, la specifica di pagamento della sorte capitale riconosciuta. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese per soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva adottato un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata e che il ricorrente aveva conseguito il bene della vita perseguito. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero della Giustizia, poiché il pagamento è intervenuto solo dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 6 § 1 CEDU

    La disposizione è richiamata quale parametro della violazione della ragionevole durata del processo accertata nel decreto presupposto.

  • legge n. 89/2001

    È la base normativa del procedimento di equa riparazione definito dal decreto della Corte d'Appello posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita perseguito, anche in conseguenza di determinazioni sopravvenute dell'amministrazione adottate nel corso del giudizio.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'adempimento intervenga soltanto dopo la proposizione e l'iscrizione a ruolo del ricorso, secondo una valutazione di soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.