Sentenza n. 7626/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte D''''Appello di Roma depositato in data 1.10.2018, a definizione del procedimento iscritto al nr. di R.G.V.G. 50555/2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d'Appello di Roma che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 1.600,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore Pinto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto della Corte d'Appello di Roma, adottato ai sensi della legge n. 89/2001, che aveva riconosciuto l'equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Dopo la proposizione e l'iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero ha inviato, il 5 marzo 2025, la specifica di pagamento della sorte capitale riconosciuta. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese per soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva adottato un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata e che il ricorrente aveva conseguito il bene della vita perseguito. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero della Giustizia, poiché il pagamento è intervenuto solo dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6 § 1 CEDU
La disposizione è richiamata quale parametro della violazione della ragionevole durata del processo accertata nel decreto presupposto.
legge n. 89/2001
È la base normativa del procedimento di equa riparazione definito dal decreto della Corte d'Appello posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita perseguito, anche in conseguenza di determinazioni sopravvenute dell'amministrazione adottate nel corso del giudizio.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'adempimento intervenga soltanto dopo la proposizione e l'iscrizione a ruolo del ricorso, secondo una valutazione di soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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