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Sentenza

Sentenza n. 314/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 219/2025 del 23.02.2025 dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Siracusa con il quale ingiungeva al Comune di Noto di pagare alla parte ricorrente la somma dovuta per i servizi inerenti l’assistenza domiciliare nonché assistenza in ambito scolastico per gli anni 2023 e 2024;

Giustizia amministrativa202502249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente e poi definitivamente esecutivo relativo al pagamento di corrispettivi per servizi assistenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente creditore)

Prevale il privato

La controversia

L’ente ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 219/2025 emesso dal Tribunale di Siracusa, inizialmente dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato al Comune, avente ad oggetto il pagamento di euro 28.060,47, degli interessi e delle spese della procedura monitoria per servizi di assistenza domiciliare e assistenza in ambito scolastico relativi agli anni 2023 e 2024. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che il decreto ingiuntivo, al momento della proposizione, era soltanto provvisoriamente esecutivo e non costituiva titolo idoneo all’ottemperanza, nonché che non fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nel corso del giudizio, prima della nuova camera di consiglio fissata dal TAR, è intervenuto il provvedimento di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, depositato il 19 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto superabili le eccezioni di inammissibilità. Dopo la dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, il titolo è stato ritenuto equiparabile a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera a), c.p.a., e quindi idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni, poiché il ricorso era stato notificato oltre sette mesi dopo la notificazione del decreto ingiuntivo; la successiva definitiva esecutività ha inoltre reso non necessaria la prova del passaggio in giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato al Comune di Noto di pagare entro 90 giorni la sorte capitale di euro 28.060,47, gli interessi e le spese della procedura monitoria, pari a euro 1.370,00 per compensi ed euro 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune, con facoltà di delega, da attivarsi dopo ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato. È stata respinta la richiesta di ulteriori misure ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua perché l’esecuzione specifica era adeguatamente garantita dal commissario e gli interessi già assicuravano la conservazione del valore economico del credito. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    omologato ad una sentenza del G.O. passata in giudicato ex lettera a) del primo comma dell’art. 112 c.p.a.

    Un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo può fondare il giudizio di ottemperanza quale titolo assimilabile a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    misure ex lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a.

    Le ulteriori misure di coercizione indiretta non sono necessarie e possono essere escluse quando la nomina del commissario ad acta garantisce l’esecuzione specifica e il titolo prevede interessi idonei a preservare il valore del credito.

  • art. 14 D.L. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione è rispettato quando il ricorso è notificato oltre 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 642 c.p.c.

    Decreto Ingiuntivo ... dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.

    La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a superare il rilievo relativo all’idoneità del titolo per l’ottemperanza; la definitiva esecutività sopravvenuta ha consentito la prosecuzione e l’accoglimento del giudizio.

  • art. 647 c.p.c.

    decreto di definitiva esecutività

    La dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo ha consentito di ritenere integrata l’idoneità del titolo all’ottemperanza, senza necessità di ulteriore prova del passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, inizialmente provvisoriamente esecutivo e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo, può essere azionato mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera a), c.p.a., in quanto assimilabile a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
  • La sopravvenuta definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, intervenuta prima della decisione del giudizio di ottemperanza e depositata agli atti, può rendere superabile il difetto originario relativo all’idoneità del titolo, consentendo al giudice amministrativo di decidere nel merito.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è rispettato quando il giudizio di ottemperanza è notificato oltre tale termine dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Quando la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo supplisce alla prova del passaggio in giudicato, non è necessario fornire un’ulteriore attestazione di irrevocabilità del titolo per ottenere l’ottemperanza.
  • La nomina di un commissario ad acta può costituire misura sufficiente a garantire l’esecuzione in forma specifica della decisione di ottemperanza; in tale situazione, il giudice può negare ulteriori misure coercitive ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. se manifestamente inique, anche quando il titolo preveda già interessi sul credito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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