Cassazione Civile, Ordinanza n. 23303/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, riformando la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva confermato un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno 2010. L’accertamento contestava l’indeducibilità dei costi e la detrazione IVA in relazione all’uso ed emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una presunta frode carosello nei rapporti con alcune società fornitrici di rottami/materiali ferrosi. I motivi di ricorso erano sei: (1) violazione di norme IVA e tributarie e dell’art. 2697 c.c. per mancata prova della pretesa e della consapevolezza della contribuente; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame delle prove contrarie; (3) erronea applicazione della disciplina IVA in regime di reverse charge; (4) violazione delle norme su IRES/IRAP per il disconoscimento dei costi che, secondo la ricorrente, dovevano comunque essere riconosciuti; (5) omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione dell’imposizione; (6) mancata applicazione dello jus superveniens più favorevole in tema di sanzioni tributarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi, secondo e quinto motivi, confermando che la CTR aveva motivato in modo non apparente e che l’Amministrazione aveva fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà delle operazioni; ha inoltre respinto il terzo motivo, affermando che anche nelle operazioni in reverse charge le cessioni soggettivamente inesistenti non consentono la detrazione IVA quando manca la corrispondenza soggettiva tra operazione fatturata e operazione reale. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR non aveva spiegato le ragioni del diniego di deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP, e il sesto motivo, ritenendo applicabile retroattivamente il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015, se il giudizio non è definito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA non è riconoscibile se manca la corrispondenza, anche soggettiva, tra operazione fatturata e operazione realmente posta in essere.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
La norma incide sul soggetto emittente e, indirettamente, sul destinatario della fattura, che non può detrarre l’imposta in assenza del presupposto sostanziale dell’operazione.
artt. 17 e seguenti Direttiva 77/388/CEE
Richiamati dalla ricorrente; la Corte conferma l’orientamento conforme al diritto unionale sulla detrazione IVA solo in presenza di operazioni reali e corrispondenti.
artt. 167 e seguenti Direttiva 2006/112/CEE
Richiamati dalla ricorrente; usati come quadro di riferimento per la disciplina della detrazione IVA.
art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi non può essere negata senza adeguata motivazione sulle ragioni del mancato riconoscimento nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
Invocato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ritiene sufficienti, nel caso, gli elementi indiziari valorizzati dalla CTR per la prova presuntiva dell’evasione.
artt. 2699, 2700, 2727 e 2729 c.c.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze probatorie; la Corte conferma la valorizzazione di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La motivazione della CTR non è stata ritenuta apparente, perché sufficientemente intellegibile e idonea a sorreggere la decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Non è ravvisata nullità della sentenza per difetto di motivazione, poiché la CTR ha esposto le ragioni della propria decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali.
artt. 21, comma 7, e 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633/1972
La Corte esclude che il regime di reverse charge sottragga rilevanza alla soggettiva inesistenza delle operazioni ai fini della detrazione IVA.
art. 14, comma 4-bis, legge n. 577/1993
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP.
art. 5, comma 4, e art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997
La Corte applica il principio del favor rei in presenza di ius superveniens più favorevole sulle sanzioni tributarie.
art. 15 d.lgs. n. 158/2015
Ha introdotto la revisione del sistema sanzionatorio tributario, applicabile retroattivamente se il giudizio è ancora pendente.
art. 3 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato a fondamento dell’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole.
art. 32 d.lgs. n. 158/2015
Individua la decorrenza della riforma sanzionatoria, che la Corte considera applicabile ai procedimenti ancora in corso.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio mediante presunzioni gravi, precise e concordanti desunte dal PVC, da intercettazioni e dagli altri elementi istruttori, mentre il contribuente deve offrire una difesa documentale specifica e puntuale, non mere tabelle astratte.
- La motivazione della sentenza tributaria non è apparente quando il giudice di merito espone, anche per relationem al PVC e agli elementi investigativi, la catena logica che lo conduce a ritenere provata la frode e confuta, sia pure sinteticamente, le prove contrarie offerte dal contribuente.
- In materia di IVA, la detrazione è esclusa quando difetti la corrispondenza anche soggettiva tra operazione fatturata e operazione realmente effettuata; tale principio vale anche nelle operazioni in reverse charge, in cui la mera regolarità formale non sana l’inesistenza sostanziale dell’operazione.
- Ai fini IRES e IRAP, il diniego di deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti deve essere adeguatamente motivato, soprattutto quando il contribuente abbia dedotto specifiche ragioni per il loro riconoscimento o una deduzione parziale.
- In tema di sanzioni tributarie, la disciplina sopravvenuta più favorevole si applica retroattivamente ai giudizi ancora pendenti, se la parte sanzionatoria dell’atto non è divenuta definitiva.
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