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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17342/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRPEF per gli anni d'imposta 2006 e 2007. Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, accogliendo l'appello dell'Ufficio per il 2006 e rigettando l'appello incidentale del contribuente per il 2007, aveva confermato entrambi gli atti impositivi. In sede di trattazione camerale il ricorrente ha depositato memoria con allegati, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e di aver versato quanto dovuto, insistendo per l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e del pagamento di quanto dovuto; ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha altresì precisato che, ai sensi del comma 13 del medesimo art. 6, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, e che non sussistono i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    la Corte lo applica come base della definizione agevolata che determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, una volta effettuato il versamento dovuto.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    stabilisce che le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 380 bis c.p.c.

    è il rito camerale utilizzato per la decisione in prossimità della quale è stata depositata memoria.

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale, accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente.
  • Quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate se la disciplina speciale lo prevede espressamente.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non si applica il raddoppio del contributo unificato, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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