Cassazione Penale, Sentenza n. 32111/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il P.M. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Varese che aveva annullato, limitatamente ad alcune beni, il decreto di convalida del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. in relazione a due autovetture immatricolate in Svizzera (una Ferrari 488 e una Chevrolet Camaro). Il ricorso in Cassazione lamentava inosservanza di norme di procedura penale (art. 125 comma 3, artt. 309, 321 commi 1 e 2, 324 c.p.p.) e di norme doganali (artt. 282 e ss. d.P.R. n. 43/1973) nonché errata interpretazione dell'Accordo CEE-Svizzera del 19/12/1972. Il P.M. sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente escluso il fumus del reato di contrabbando: a suo avviso non era provata l'origine comunitaria delle autovetture (onere della prova a carico dell'accusa), la valutazione del valore tramite ricerca internet era legittima ai sensi dell'art. 74 del Regolamento 952/2013 e l'Accordo del 1972 non escludeva in ogni caso la configurabilità del reato quando le regole doganali per l'agevolazione non sono rispettate. Inoltre il P.M. osservava che l'IVA all'importazione può concorrere con i diritti doganali e che la mancata contestazione specifica dell'art. 70 d.P.R. 633/1972 non precludeva rilievi fiscali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse svolto una disamina razionale delle risultanze investigative e non fosse censurabile in sede di legittimità per le ragioni esposte. In particolare la Corte ha osservato che: (i) l'onere di provare che le autovetture fossero prodotte al di fuori dell'Unione europea incombeva sull'accusa e tale prova non è stata fornita in modo sufficientemente specifico; (ii) l'affermazione che l'Accordo del 1972 opera solo per prodotti originari e richiede prova dell'origine non è stata adeguatamente confutata dal P.M.; (iii) la quantificazione dei diritti basata su una ricerca in internet poteva essere legittima ai sensi dell'art. 74 del Regolamento, ma lo stato degli atti non era tale da superare i dubbi sollevati dal Tribunale; (iv) la possibile riqualificazione in reato di evasione IVA è teoricamente possibile alla luce della giurisprudenza, ma allo stato manca documentazione e la contestazione provvisoria non era adeguata per tale riclassificazione. Di conseguenza l'annullamento del decreto di sequestro è stato confermato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 43 del 1973 (Testo Unico delle leggi doganali) - artt. 216, 282, 292, 295
Norme utilizzate per inquadrare il reato di contrabbando e altre fattispecie doganali; la Corte ha ritenuto che l'accusa non abbia provato in modo adeguato l'elemento fattuale essenziale (origine extra-UE) necessario per la configurazione del contrabbando.
Accordo del 19 dicembre 1972 tra la Comunità (oggi UE) e la Confederazione Svizzera
Accordo che sopprime, a determinate condizioni e solo per merci 'originarie', alcuni dazi doganali tra le Parti; la sentenza sottolinea che l'Accordo non elimina l'IVA all'importazione e che la sua applicabilità richiede prova dell'origine e il rispetto delle formalità doganali.
d.P.R. n. 633 del 1972 - art. 70 (IVA all'importazione)
Norma che disciplina l'evasione dell'IVA all'importazione; la Corte ricorda che, anche se i dazi possono essere soppressi dall'Accordo, l'IVA rimane esigibile e l'ipotesi di reato per evasione IVA può essere alternativa o parallela al contrabbando, purché adeguatamente documentata e contestata.
Regolamento (UE) n. 952/2013 - art. 74
Prevede i metodi secondari per la determinazione del valore in dogana; la Corte ritiene che la ricerca su siti specializzati possa rientrare nei metodi ammessi per stimare il valore di merci identiche, ma nel caso concreto ciò non ha comunque smentito i dubbi del Tribunale.
Codice di procedura penale - artt. 125 comma 3, 309, 321 commi 1 e 2, 324
Norme richiamate dal P.M. per lamentare vizi procedurali e di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale possedesse adeguata motivazione e che il ricorso per cassazione fosse ammissibile solo per specifiche violazioni di legge o vizi radicali della motivazione, non riscontrati.
TFUE - art. 216, par. 2
Richiamato per affermare la vincolatività degli accordi internazionali stipulati dall'UE; utilizzato nel ragionamento sulla rilevanza dell'Accordo 1972.
Testo Unico delle leggi doganali - art. 301
Norma che disciplina la confisca obbligatoria per talune fattispecie doganali; il G.I.P. aveva ritenuto le autovetture suscettibili di confisca obbligatoria, ma il Tribunale del riesame ha ritenuto non provati gli elementi sostanziali richiesti.
Massime di principio
- In ipotesi di introduzione di merci da Stati terzi con regime agevolato (es. Svizzera), l'Accordo o trattato che sopprime i dazi opera solo per merci "originarie" e richiede prova documentale dell'origine (certificato EUR1, fattura del fornitore, ecc.).
- L'abolizione dei dazi doganali tra Parti non comporta automaticamente l'assenza di IVA: l'IVA all'importazione può rimanere dovuta e integrare una possibile contestazione fiscale distinta dal reato di contrabbando.
- Il pubblico ministero ha l'onere di provare gli elementi fattuali necessari per configurare il reato contestato (ad es. origine extra-UE della merce); affermazioni generiche o prive di documentazione specifica sono insufficienti a sorreggere misure cautelari come il sequestro preventivo.
- La quantificazione del valore delle merci può essere effettuata con metodi secondari (anche tramite ricerche su siti specializzati) ai sensi del Regolamento doganale, ma tali stime devono risultare argomentate e idonee a superare dubbi rilevanti.
- Se la documentazione non supporta la contestazione originaria, il giudice del riesame può annullare il sequestro; il P.M. può valutare la riqualificazione del fatto (per es. reato IVA) solo se sussistono elementi probatori chiari e la contestazione provvisoria adeguata.
- In sede di impugnazione in Cassazione contro provvedimenti cautelari, è necessario contestare precise violazioni di legge o vizi radicali della motivazione; l'illogicità della motivazione è sindacabile solo con i rimedi processuali previsti e non in termini vaghi.
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