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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38134/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce principalmente la violazione del principio del ne bis in idem: nello stesso giorno (22/03/2024) era stata già emessa una ordinanza di convalida alle ore 13:30 relativa al medesimo provvedimento del Questore, per cui la successiva ordinanza di convalida emessa alle ore 14:05 sarebbe illegittima perché duplicativa. Inoltre si lamenta la mancata valutazione, da parte del G.i.p., dei documenti indicati dall'autorità di P.S., in particolare della comunicazione della notizia di reato redatta dalla DIGOS in data 05/02/2023, non presente nel fascicolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo basato sul ne bis in idem e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentarsi alla P.G. imposto dal Questore. Con riferimento alla presente impugnazione, è stata dichiarata cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 13/03/2024 nella parte relativa all'obbligo di presentazione alla P.G.. La Corte ha considerato assorbite le ulteriori doglianze e ha disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di Milano.

Norme richiamate

  • art. 6, legge n. 401/1989 (DASPO)

    La norma è stata richiamata come base giuridica del divieto di accesso alle manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione alla P.G.; il giudice ha valutato la legittimità formale dell'applicazione di tale misura ma ha annullato la convalida successiva per violazione del principio del ne bis in idem.

  • Principio del ne bis in idem (divieto di duplicazione del medesimo atto di convalida)

    Il Collegio ha interpretato che il potere di convalida del G.i.p. è stato già esercitato con la prima ordinanza (ore 13:30) e che l'emissione immediatamente successiva di un'ulteriore ordinanza concernente lo stesso provvedimento costituisce una duplicazione illegittima, con conseguente annullamento della seconda ordinanza nella parte relativa all'obbligo contestato.

Massime di principio

  • Se il G.i.p. emette una prima ordinanza di convalida di un provvedimento amministrativo (es. DASPO), l'emissione di una seconda ordinanza concernente lo stesso atto nella medesima giornata può integrare violazione del principio del ne bis in idem: la seconda convalida è illegittima.
  • L'impugnazione in cassazione per violazione del ne bis in idem può condurre all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza duplicativa, con possibile dichiarazione di cessazione di efficacia della misura impugnata nella parte interessata dalla decisione.
  • Anche se la parte deduce l'omessa acquisizione/valutazione di documenti (es. comunicazione DIGOS), il giudice può ritenere un motivo processuale (ne bis in idem) assorbente e decidere sul solo punto essenziale.
  • In situazioni simili è opportuno verificare tempestivamente l'esistenza di precedenti convalide o provvedimenti sullo stesso atto per proporre tempestive impugnazioni fondate sul divieto di duplicazione e per preservare le ragioni di difesa.
  • L'annullamento limitato di una convalida non esclude che altre impugnazioni autonome sul primo provvedimento possano proseguire; occorre quindi coordinare le azioni difensive rispetto ai diversi provvedimenti e tempi processuali.

Testo integrale

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