Sentenza del 11/06/2015 n. 567 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Sanzioni - Provvedimento - Carattere afflittivo - Conseguenze -Definitività accertamento - Trasmissibilità agli eredi - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la responsabilità degli eredi per il pagamento delle sanzioni tributarie inflitte al defunto. L’amministrazione deve procedere all’archiviazione degli atti relativi alla riscossione delle sanzioni, anche se il procedimento si trova in una fase avanzata o l’accertamento è ormai definitivo. Rimangono invece trasmissibili agli eredi le obbligazioni tributarie principali, nei limiti previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la trasmissibilità agli eredi delle sanzioni irrogate al contribuente defunto. Gli eredi subentrano nelle obbligazioni tributarie del de cuius ai sensi dell’art. 65 del DPR 600/1973, ma non nelle sanzioni, poiché queste hanno carattere personale e afflittivo e sono riconducibili a un illecito amministrativo di natura punitiva. Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 472/1997, le sanzioni non si trasmettono agli eredi. È irrilevante che l’accertamento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o per una sentenza sfavorevole.
Norme richiamate
Art. 65 DPR 600/1973
Gli eredi rispondono delle obbligazioni tributarie del contribuente defunto, ma tale responsabilità non comprende le sanzioni personali.
Art. 8 D. Lgs. 472/1997
Le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi, in quanto collegate alla responsabilità personale dell’autore della violazione.
Cassazione, sentenza n. 13894/2008
La morte del responsabile estingue il credito dello Stato relativo alle sanzioni, indipendentemente dallo stato o dalla definitività del procedimento di riscossione; l’amministrazione deve archiviare gli atti sanzionatori.
Massime di principio
- Gli eredi possono essere chiamati a pagare il tributo, gli interessi e gli altri debiti fiscali trasmissibili, ma non le sanzioni irrogate per violazioni commesse personalmente dal defunto.
- La definitività dell’accertamento, derivante da una sentenza non favorevole o dalla mancata impugnazione, non rende trasmissibile agli eredi una sanzione originariamente personale.
- In caso di decesso del soggetto sanzionato, l’amministrazione deve eliminare o archiviare la pretesa sanzionatoria, anche se la riscossione è già iniziata.
- La regola riguarda le sanzioni aventi natura punitiva e personale; occorre distinguere tali somme dal tributo principale, che può invece trasferirsi agli eredi.
- Gli eredi che ricevono richieste di pagamento relative esclusivamente a sanzioni del defunto possono contestarne la debenza richiamando il principio di intrasmissibilità previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 472/1997.
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