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Sentenza

Sentenza del 11/06/2015 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Terni

Nullità avviso accertamento non sottoscritto dal capo ufficio o altro delegato appartenente alla carriera direttiva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento deducendo, tra gli altri motivi, la nullità dell'atto per difetto di valida sottoscrizione. L'avviso era stato sottoscritto da un impiegato diverso dal capo dell'ufficio e il contribuente ha contestato l'esistenza della delega nonché l'appartenenza del sottoscrittore alla carriera direttiva. Ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/1973, l'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva munito di delega. L'Agenzia non è tenuta ad allegare preventivamente la delega all'avviso, ma, quando la validità della sottoscrizione viene specificamente contestata, deve dimostrare in giudizio l'esistenza e la regolarità della delega e la qualifica del sottoscrittore.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Terni ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente rispetto alle contestazioni sul merito dell'accertamento. Poiché l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto documentazione idonea a provare né la delega conferita dal capo dell'ufficio né l'appartenenza del sottoscrittore alla carriera direttiva, l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo e integralmente annullato. Le spese processuali sono state compensate, in ragione del fatto che la questione era stata recentemente sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 42, primo comma, DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La sottoscrizione dell'avviso da parte del capo dell'ufficio o di un impiegato della carriera direttiva delegato costituisce un requisito necessario dell'atto. In caso di contestazione, l'Amministrazione deve provare l'esistenza e la regolarità della delega e la qualifica del sottoscrittore.

  • Art. 56, DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione richiama la disciplina prevista per le imposte sui redditi e rende applicabile anche agli avvisi in materia IVA il requisito della sottoscrizione previsto dall'art. 42 del DPR n. 600/1973.

  • Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 18758 del 5 settembre 2014

    Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell'ufficio.

    La mancata allegazione della delega all'avviso non determina automaticamente la nullità dell'atto. Tuttavia, a fronte di una contestazione specifica, l'Amministrazione deve fornire la prova documentale della delega e del possesso dei requisiti soggettivi del firmatario.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento è firmato da un soggetto diverso dal capo dell'ufficio, il contribuente può contestare specificamente la validità della sottoscrizione.
  • La delega di firma non deve necessariamente essere allegata all'avviso al momento della notifica, ma l'Amministrazione deve produrla in giudizio se il contribuente ne contesta l'esistenza o la regolarità.
  • Non è sufficiente dimostrare l'esistenza della delega: occorre anche provare che il sottoscrittore appartenga alla carriera direttiva, secondo quanto richiesto dall'art. 42 del DPR n. 600/1973.
  • La contestazione deve essere specifica e tempestiva; una volta sollevata, l'onere della prova passa all'Amministrazione finanziaria.
  • Se l'Amministrazione non dimostra delega e qualifica del firmatario, l'avviso può essere dichiarato nullo senza necessità di esaminare le contestazioni relative al merito della pretesa tributaria.
  • L'orientamento riguarda la validità formale dell'atto e può operare sia per gli accertamenti sulle imposte sui redditi sia per quelli in materia di IVA.

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