Sentenza del 11/06/2015 n. 74 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Processo tributario- Revocazione per errore di fatto - Errore desumibile da documenti prodotti nel giudizio per revocazione- Inammissibilità-Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revocazione è stata dichiarata inammissibile. Il contrasto tra la decisione impugnata e documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di revocazione non costituisce errore di fatto revocatorio. L’errore previsto dall’articolo 395, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile deve risultare dagli atti e dai documenti già acquisiti nel precedente giudizio e non può fondarsi su nuove produzioni documentali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente denunciava un errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile, sostenendo che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività della notifica contrastasse con dati risultanti da documenti prodotti nel giudizio di revocazione. Per due appellati, la tempestività avrebbe dovuto risultare dall’avviso di ricevimento del plico raccomandato; per il terzo, invece, la prova della tempestiva spedizione era stata documentata solo in sede di revocazione.
Norme richiamate
Articolo 395, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice sia incorso in una svista percettiva immediatamente rilevabile sulla base degli atti o dei documenti già presenti nel giudizio deciso. Non è invece utilizzabile per introdurre nuovi documenti o per rivalutare elementi prodotti soltanto nel giudizio di revocazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un mezzo per produrre nuovi documenti, sanare omissioni probatorie o introdurre tardivamente fatti non dimostrati nel giudizio originario.
- L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto obiettivo, risultante dagli atti già disponibili al giudice, e non in un’errata valutazione giuridica o probatoria.
- Quando la tempestività di una notificazione è contestata, la relativa prova deve essere fornita nel giudizio originario mediante documenti idonei, come l’avviso di ricevimento o la documentazione di spedizione.
- Documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di revocazione non possono, di regola, fondare la denuncia di errore di fatto.
- La revocazione non può trasformarsi in un nuovo grado di giudizio né consentire il riesame della decisione sulla base di prove che la parte avrebbe dovuto produrre tempestivamente.
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