Sentenza del 11/06/2015 n. 72 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposte dirette - Irpef - Detrazioni di imposta- Spese di riqualificazione energetica- Immobili non utilizzati direttamente dal proprietario e ceduti in godimento a terzi - L'agevolazione compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il diniego della detrazione prevista per le spese di riqualificazione energetica, sostenendo che l'agevolazione spettasse anche per un immobile non utilizzato direttamente nell'attività commerciale propria, ma ceduto in godimento a terzi. L'Amministrazione finanziaria riteneva invece che il beneficio fosse subordinato all'utilizzo diretto dell'immobile da parte del proprietario e fosse finalizzato esclusivamente a ridurre i consumi energetici con effetti sulla deducibilità dei costi.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che né l'articolo 1, commi 344 e seguenti, della Legge finanziaria 2007, né il decreto attuativo del 19 febbraio 2007 subordinano la detrazione all'utilizzo diretto dell'immobile da parte del proprietario. Pertanto, le spese di riqualificazione energetica sono detraibili anche quando l'immobile è concesso in godimento a terzi. È stata respinta l'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Articolo 1, commi 344 e seguenti, Legge finanziaria 2007
La norma riconosce l'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica senza prevedere, come condizione espressa, che il proprietario utilizzi direttamente l'immobile interessato.
Decreto attuativo del 19 febbraio 2007
Il decreto attuativo non introduce una limitazione dell'agevolazione agli immobili utilizzati direttamente dal proprietario; di conseguenza, il beneficio può spettare anche per immobili concessi in godimento a terzi.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere applicate in base ai requisiti espressamente previsti dalla legge e non possono essere limitate mediante condizioni ulteriori non contenute nella disciplina normativa.
- La concessione dell'immobile in locazione o in godimento a terzi non esclude automaticamente la detrazione per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal proprietario.
- Per valutare il diritto al beneficio occorre verificare la natura dell'intervento, la titolarità e il sostenimento effettivo della spesa, nonché gli adempimenti documentali e tecnici previsti dalla normativa, senza richiedere necessariamente l'utilizzo diretto dell'immobile.
- Una finalità generale di riduzione dei consumi energetici non consente, da sola, di restringere l'ambito soggettivo dell'agevolazione rispetto al testo della legge.
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