Sentenza del 29/12/2017 n. 1632 - Comm. Trib. Prov. Torino
REGISTRO Registrazione d'ufficio - Termine di decadenza quinquennale Registrazione d'ufficio - Termine di decadenza quinquennale - Decorrenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il termine quinquennale decorre dal giorno in cui si verifica il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Per una scrittura non registrata, tale termine non decorre dalla data di formazione o sottoscrizione dell'atto, ma dalla data in cui l'Ufficio reperisce la scrittura, poiché in quel momento si verifica il presupposto per la registrazione d'ufficio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 per la registrazione d'ufficio di una scrittura non registrata. Il punto controverso è stabilire se il termine decorra dalla data di redazione e sottoscrizione della scrittura oppure dal momento successivo in cui si verifica il fatto che legittima la registrazione d'ufficio ai sensi dell'art. 15, lettere c), d) ed e), del medesimo decreto.
Norme richiamate
Art. 76, comma 1, D.P.R. n. 131/1986
Il termine quinquennale decorre dal giorno "in cui si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio".
La decadenza dell'Amministrazione deve essere calcolata a partire dal verificarsi del fatto che rende possibile la registrazione d'ufficio, non necessariamente dalla data di formazione dell'atto.
Art. 15, lettere c), d) ed e), D.P.R. n. 131/1986
Le disposizioni individuano i casi in cui può procedersi alla registrazione d'ufficio. Nel caso di scrittura non registrata, il fatto rilevante è stato individuato nel reperimento della scrittura da parte dell'Ufficio.
Massime di principio
- Quando una norma collega la decorrenza della decadenza al verificarsi di un fatto specifico, il termine non decorre automaticamente dalla data di formazione dell'atto, ma dal momento in cui si realizza il presupposto previsto dalla legge.
- Per la registrazione d'ufficio di una scrittura non registrata, occorre verificare e documentare la data in cui l'Amministrazione ha reperito la scrittura, perché quella data può costituire il dies a quo del termine quinquennale.
- In caso di contestazione della tempestività dell'azione amministrativa, la questione decisiva è individuare il fatto legittimante e la relativa data, distinguendola dalla data di redazione o sottoscrizione dell'atto.
- La decorrenza del termine deve essere valutata alla luce della specifica fattispecie prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 131/1986 e non applicata in modo uniforme a tutte le ipotesi di registrazione.
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