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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32099/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione, tutti riconducibili a violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Le condotte erano omogenee, ma distanziate temporalmente da cinque mesi a un anno; inoltre, dopo ciascun episodio, il richiedente era stato arrestato in flagranza. Il giudice aveva quindi ritenuto che i fatti fossero espressione di autonome risoluzioni criminose e non di un'unica deliberazione anticipata, ravvisando un generico e abituale programma delittuoso. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'omogeneità delle condotte e la loro contiguità temporale dimostrassero l'unicità del disegno criminoso, che l'arresto in flagranza fosse irrilevante e che fosse stata omessa la valutazione subordinata della continuazione per gruppi di sentenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che la continuazione richiede una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte, almeno nelle linee essenziali, finalizzate a un unico scopo sufficientemente specifico. L'omogeneità dei reati, l'identità del bene giuridico, la contiguità spazio-temporale e l'analogia delle modalità esecutive sono soltanto indici concorrenti e non sono, singolarmente, sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Nel caso concreto, la distanza temporale tra i fatti e l'interruzione dell'asserito progetto delittuoso conseguente agli arresti costituivano elementi logicamente valorizzabili in senso contrario alla continuazione. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la mancata valutazione della continuazione per gruppi di sentenze, poiché l'istanza introduttiva non aveva individuato specifici gruppi di reati né allegato elementi indicativi di una continuazione parziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    L'unicità del disegno criminoso richiede la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte, previste almeno nelle linee essenziali e orientate al conseguimento di un unico fine sufficientemente specifico; non coincide né con una generica tendenza a delinquere né con la necessità di una pianificazione dettagliata di ogni episodio.

  • art. 671 c.p.p.

    riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione

    Anche in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita e rigorosa dell'esistenza, al momento della commissione del primo reato, della programmazione dei successivi illeciti almeno nelle loro linee essenziali.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Le violazioni omogenee della disposizione in materia di stupefacenti non dimostrano, da sole, l'esistenza di un unico disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede che, al momento della commissione del primo reato, sia ravvisabile una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte, almeno nelle linee essenziali, orientate a un unico scopo sufficientemente specifico.
  • La continuazione non può essere desunta né da una generica scelta di vita o abituale inclinazione a delinquere né dalla mera omogeneità dei reati, dall'identità del bene giuridico, dall'analogia delle modalità esecutive o dalla contiguità spazio-temporale degli episodi, poiché tali elementi costituiscono soltanto indici concorrenti da valutare complessivamente.
  • Quanto più ampio è il lasso temporale tra le violazioni, tanto più è improbabile, in assenza di elementi contrari, che esse siano state oggetto di una programmazione unitaria e predeterminata.
  • Gli arresti o i periodi di detenzione intervenuti tra i diversi episodi possono essere valorizzati come elementi sintomatici dell'interruzione dell'asserito progetto criminoso e dell'insorgenza di autonome deliberazioni.
  • La verifica della continuazione per singoli gruppi di reati, all'interno di un arco temporale più ampio, presuppone che l'interessato individui i gruppi e alleghi specificamente gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoSpaccioImpugnazioni
RamiParte generaleStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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