Sentenza n. 47/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 63 del 7 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 63 del 7 febbraio 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità non corrisposte, oltre interessi. Il giudicato si è formato il 7 agosto 2024. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, effettuata il 15 aprile 2024, era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché il titolo giudiziale non risultava eseguito, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza svolgere deduzioni sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempienza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti all’inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato concernente il pagamento di somme da parte di un’amministrazione, il giudice deve ordinare all’amministrazione debitrice di provvedere entro un termine determinato e congruo.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’inutile decorso del termine assegnato, prevedendo che il commissario operi su richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato renda necessaria una misura coercitiva; la sua decorrenza può essere fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di esecuzione contenuto nella sentenza di ottemperanza e il relativo importo può essere parametrato agli interessi legali sulla somma dovuta.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza presuppone, nei confronti dell’amministrazione debitrice, il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, una volta notificato il titolo giudiziale alla sede reale dell’amministrazione.
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