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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09996/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un creditore insinuato al passivo di una procedura fallimentare aveva proposto opposizione chiedendo l'ammissione di un credito di euro 58.292,70 con prelazione di natura lavoristica. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché depositata prima del decreto di esecutività dello stato passivo, ritenendo che i provvedimenti adottati nel corso dell'adunanza fossero ancora modificabili fino alla chiusura dell'esame di tutte le domande e che l'unico atto impugnabile fosse il decreto finale di esecutività. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 97, 98 e 99 l.fall., sostenendo che la comunicazione inviata dal curatore con il verbale dell'udienza e l'avviso di poter proporre opposizione facesse decorrere il termine per impugnare; violazione dell'art. 100 c.p.c., perché al momento della decisione il decreto di esecutività era stato poi emesso e quindi l'interesse ad agire esisteva; infine censura sulla regolazione delle spese, lamentando che il tribunale non avesse disposto l'integrale compensazione. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l'opposizione allo stato passivo è proponibile solo contro il decreto che rende esecutivo l'intero stato passivo, dopo l'esame di tutte le domande, e che le comunicazioni antecedenti o i provvedimenti interlocutori del giudice delegato non fanno decorrere il termine di cui all'art. 99 l.fall. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha ribadito che nel procedimento di accertamento del passivo non esistono impugnazioni autonome contro i singoli provvedimenti di ammissione o esclusione adottati in corso di verifica, perché tali atti sono interlocutori e modificabili fino al decreto di esecutività finale dello stato passivo. Ne consegue che l'opposizione proposta prima del deposito di quel decreto è inammissibile, indipendentemente dal contenuto della comunicazione del curatore, che non può sostituire il provvedimento giuridicamente esistente e impugnabile. Quanto alle spese, la censura è stata respinta perché la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 96 l.fall.

    ultimo comma; commi 3 e 4

    Il decreto di esecutività dello stato passivo può essere formato solo dopo il completamento dell'esame di tutte le domande; i provvedimenti intermedi sono meri atti provvisori e interlocutori.

  • art. 97 l.fall.

    Il curatore comunica ai creditori l'esito solo dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, trasmettendo copia del provvedimento e informando del diritto di opposizione.

  • art. 98 l.fall.

    L'opposizione è rimedio impugnatorio contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, non contro i provvedimenti intermedi del giudice delegato.

  • art. 99 l.fall.

    Il termine per proporre opposizione decorre dalla comunicazione di cui all'art. 97 l.fall., quindi dalla comunicazione del decreto di esecutività dell'intero stato passivo.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte non ha accolto la tesi dell'interesse ad agire anticipato, perché l'atto impugnabile deve già esistere al momento della proposizione dell'opposizione.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato solo come base della censura sulle spese, ma non è stata ravvisata una violazione idonea a fondare l'impugnazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, resta discrezionale nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, il solo provvedimento impugnabile è il decreto di esecutività dello stato passivo, emesso dopo l'esame di tutte le domande; i singoli provvedimenti adottati nel corso dell'adunanza hanno natura provvisoria e non sono autonomamente impugnabili.
  • L'opposizione allo stato passivo proposta prima del deposito del decreto di esecutività è inammissibile, perché il termine di impugnazione decorre soltanto dalla comunicazione del decreto finale effettuata dal curatore ai sensi dell'art. 97 l.fall.
  • La comunicazione del curatore o l'avviso di poter proporre opposizione non possono anticipare né sostituire il provvedimento esecutivo del giudice delegato, che deve essere giuridicamente esistente al momento dell'impugnazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla mancata integrale compensazione delle spese non è di regola ammissibile, poiché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
  • Un provvedimento emesso prima della conclusione dell'esame di tutte le domande di ammissione al passivo, se privo dei caratteri propri del decreto finale, va considerato tamquam non esset ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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