Cassazione Penale, Ordinanza n. 20853/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p. Ha dedotto vizi di motivazione su tre profili: esclusione della scriminante dello stato di necessità putativo, esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e diniego delle attenuanti generiche. Ha inoltre chiesto la rimessione degli atti al Presidente per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie, riproponendo le medesime doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il ricorrente non aveva allegato la non evitabilità altrimenti del pericolo asseritamente temuto, potendo richiedere l'intervento di personale sanitario anche tramite la polizia giudiziaria addetta ai controlli; la motivazione sulla pretestuosità della scriminante è stata giudicata persuasiva. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo, evidenziando che l'imputato era gravato da numerosi precedenti, tra cui due specifici, così da rendere ragionevole il giudizio di abitualità incompatibile con la particolare tenuità del fatto. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui la relativa valutazione è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se motivato in modo non contraddittorio; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato precedenti e gravità obiettiva della condotta. Conseguentemente, l'inammissibilità ha comportato la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in assenza di colpa esclusa dal ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Integra il delitto di evasione oggetto della condanna confermata in appello.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudizio di abitualità delle condotte è ragionevolmente desumibile dai precedenti dell'imputato, specie se specifici.
art. 133 c.p.
I parametri ivi indicati fondano il giudizio di fatto sulle attenuanti generiche; la motivazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se contraddittoria o mancante.
art. 385 c.p.p.
Non citato; non presente.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non ascrivibile a assenza di colpa del ricorrente, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La scriminante dello stato di necessità, anche se allegata come putativa, richiede una concreta deduzione e dimostrazione dell'inevitabilità altrimenti del pericolo: se l'ordinamento offriva una via alternativa lecita per fronteggiarlo, la causa di giustificazione può essere esclusa come pretestuosa.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice desuma un giudizio di abitualità dalle pregresse condanne dell'imputato, specialmente se esistono precedenti specifici pertinenti al medesimo tipo di condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o illogica, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione su precedenti e gravità del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge le spese processuali e la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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