Corte di giustizia, Sentenza C-804/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 aprile 2022. — C e CD contro Syyttäjä. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 23, paragrafo 3 – Intervento obbligatorio dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Articolo 6, paragrafo 2 – Servizi di polizia – Esclusione – Forza maggiore – Nozione – Ostacoli giuridici alla consegna – Azioni legali proposte dal ricercato – Domanda di asilo – Esclusione – Articolo 23, paragrafo 5 – Scadenza dei termini previsti per la consegna – Conseguenze – Rilascio – Obbligo di adottare qualunque altra misura necessaria per evitare la fuga. — Causa C-804/21 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel procedimento PPU C‑804/21, la Corte ha interpretato le regole sui termini di consegna del mandato d’arresto europeo. Ha escluso che ricorsi interni e domande di asilo presentati dal ricercato possano costituire forza maggiore e ha ribadito che la proroga del termine di consegna richiede una decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, non del servizio di polizia. Se tale requisito manca, il detenuto deve essere liberato allo scadere dei termini.
Mandato d’arresto europeo: limiti alla nozione di forza maggiore e necessità dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione per prorogare il termine di consegna
La questione giuridica
Se, nell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, la nozione di forza maggiore dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 includa ostacoli giuridici alla consegna derivanti da ricorsi o domande di asilo proposti dalla persona ricercata nel diritto nazionale dello Stato di esecuzione; e se il requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia soddisfatto quando la verifica della forza maggiore e la fissazione di una nuova data di consegna siano affidate a un servizio di polizia, con eventuale diritto della persona di adire successivamente il giudice.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che gli ostacoli giuridici alla consegna derivanti da azioni legali promosse dalla persona ricercata nel diritto interno dello Stato membro di esecuzione, ivi comprese le domande di protezione internazionale, non integrano "forza maggiore" ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 quando la decisione definitiva sulla consegna sia già stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Ha inoltre stabilito che la proroga del termine di consegna richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione: non è sufficiente l’operato di un servizio di polizia, neppure se la persona può adire successivamente il giudice; in mancanza di tale intervento, i termini scadono e il ricercato, se ancora detenuto, deve essere rilasciato, fermo restando l’obbligo dello Stato di adottare altre misure non detentive per evitare la fuga.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 6, paragrafi 1 e 2, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 7, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 15, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 23, paragrafi 2, 3 e 5, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
- Protocollo (n. 24) sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
Mandato d’arresto europeo: termini di consegna, forza maggiore e intervento dell’autorità giudiziaria
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza proposto dal Korkein oikeus (Corte suprema finlandese) nell’ambito dell’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi dalla Romania nei confronti di C e CD. La Corte è chiamata a chiarire l’interpretazione dell’articolo 23, paragrafi 3 e 5, della decisione quadro 2002/584/GAI, con riferimento sia alla nozione di forza maggiore sia al ruolo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione nella proroga del termine di consegna.
Contesto fattuale e procedimento principale
C e CD, cittadini rumeni, erano destinatari di mandati d’arresto europei emessi nel 2015 per l’esecuzione di pene detentive inflitte per traffico di stupefacenti e partecipazione a un’associazione a delinquere. Dopo una fase di esecuzione in Svezia, si erano trasferiti in Finlandia, dove erano stati arrestati nel dicembre 2020.
Nel 2021 il Korkein oikeus aveva ordinato la loro consegna alla Romania. Tuttavia, la consegna non era stata eseguita nei tempi previsti: prima per problemi logistici connessi alla pandemia di COVID-19, poi per i ricorsi e le domande di sospensione proposti dai ricercati, infine per le domande di protezione internazionale presentate in Finlandia. La legislazione finlandese affidava all’Ufficio nazionale di polizia giudiziaria l’esecuzione pratica della consegna e la fissazione di una nuova data, mentre il giudice poteva intervenire su richiesta delle parti.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte:
- se l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro richieda necessariamente l’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione per constatare la forza maggiore e fissare una nuova data di consegna, oppure se sia compatibile una procedura in cui tali verifiche sono svolte solo su richiesta delle parti;
- se, in mancanza di tale intervento giudiziario, i termini di consegna debbano considerarsi scaduti con conseguente obbligo di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5;
- se la nozione di forza maggiore includa gli ostacoli giuridici derivanti da ricorsi o domande di asilo presentati dalla persona ricercata nel diritto nazionale dello Stato di esecuzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la decisione quadro 2002/584/GAI, in particolare gli articoli 1, 6, 7, 15 e 23;
- la decisione quadro 2009/299/GAI, che modifica la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo;
- l’articolo 267 TFUE;
- l’articolo 23 bis dello Statuto della Corte e l’articolo 107 del regolamento di procedura, quanto al procedimento pregiudiziale d’urgenza;
- il protocollo (n. 24) sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
Ragionamento della Corte: nozione di forza maggiore
La Corte ricorda che la forza maggiore, nel diritto dell’Unione, presuppone circostanze estranee a chi la invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non potevano essere evitate nonostante tutte le precauzioni. Si tratta inoltre di una nozione da interpretare restrittivamente, perché rappresenta una deroga al termine ordinario di consegna previsto dall’articolo 23, paragrafo 2.
Applicando tali criteri, la Corte esclude che possano essere qualificati come forza maggiore gli ostacoli giuridici derivanti da azioni legali promosse dalla stessa persona ricercata nel quadro del diritto nazionale dello Stato di esecuzione. Tali azioni non sono imprevedibili, poiché la persona può ragionevolmente farvi ricorso per contestare o ritardare la consegna. Di conseguenza, i termini di consegna non si sospendono per il solo fatto che siano pendenti procedimenti interni avviati dal ricercato, quando la decisione definitiva sulla consegna sia già stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1.
La Corte aggiunge che le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di uno Stato membro non modificano questa conclusione: il protocollo n. 24 considera gli Stati membri paesi d’origine sicuri e, in ogni caso, l’asilo non rientra tra i motivi di non esecuzione previsti dalla decisione quadro.
Ragionamento della Corte: intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione
Quanto al meccanismo dell’articolo 23, paragrafo 3, la Corte afferma che la decisione di riconoscere una causa di forza maggiore e di fissare una nuova data di consegna spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Non può essere affidata a un servizio di polizia, perché i servizi di polizia non rientrano nella nozione di autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro.
La possibilità, prevista dal diritto nazionale, di adire successivamente il giudice non è sufficiente a sanare la mancanza dell’intervento richiesto in via formale dall’articolo 23, paragrafo 3. La Corte sottolinea che le autorità centrali, eventualmente designate ai sensi dell’articolo 7, possono svolgere solo funzioni di assistenza pratica e amministrativa, non sostituirsi al giudice nelle decisioni sull’esecuzione del mandato.
Conseguenze della scadenza dei termini
Se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non interviene come richiesto, la proroga del termine non è valida e i termini di cui all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, devono considerarsi scaduti. In tal caso, l’articolo 23, paragrafo 5, impone il rilascio della persona se essa si trova ancora in custodia.
La Corte precisa però che la scadenza dei termini non paralizza definitivamente la procedura: essa non esonera lo Stato membro dall’obbligo di eseguire il mandato d’arresto europeo e non impedisce di concordare una nuova data di consegna. Se il ricercato viene liberato, le autorità competenti devono adottare tutte le misure necessarie per evitare la fuga, purché non si tratti di misure privative della libertà.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la nozione di forza maggiore non copre gli ostacoli giuridici alla consegna derivanti da azioni legali promosse dal ricercato nel diritto dello Stato di esecuzione, quando la decisione definitiva sulla consegna è già stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione;
- il requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione non è soddisfatto se la verifica della forza maggiore e la fissazione della nuova data di consegna sono affidate a un servizio di polizia, anche se il ricercato può adire in qualsiasi momento il giudice;
- in tale situazione, i termini di cui all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, si considerano scaduti e il ricercato deve essere rilasciato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5.
Principi utili per la prassi
Per gli operatori, la sentenza conferma che nel mandato d’arresto europeo:
- la forza maggiore va interpretata in modo rigoroso;
- il ricorso a strumenti processuali interni o alla domanda di asilo non sospende automaticamente i termini di consegna;
- la proroga del termine deve risultare da un atto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione;
- l’intervento di un organo di polizia è sufficiente solo per compiti amministrativi o logistici, non per decisioni sull’esecuzione del MAE;
- il rilascio per scadenza dei termini non chiude la procedura di consegna, ma impone allo Stato misure idonee a prevenire la fuga.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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