Cassazione Penale, Ordinanza n. 05070/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
La parte offesa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale monocratico che, in sede di reclamo ex art. 410-bis c.p.p., aveva confermato l'archiviazione disposta dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di più indagati per un'ipotesi di abuso d'ufficio. Il ricorrente ha dedotto, preliminarmente, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis c.p.p. nella parte in cui impedirebbe l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di archiviazione, e ha comunque sostenuto l'abnormità del provvedimento del GIP e di quello del Tribunale in sede di reclamo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale è previsto esclusivamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica e che tale ordinanza non presenta abnormità strutturale o funzionale. Ha inoltre richiamato i precedenti di legittimità che escludono sia la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione sia la fondatezza delle censure di incostituzionalità relative alla preclusione di un'impugnazione nel merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 410-bis c.p.p.
contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 c.p.p. si possa proporre esclusivamente reclamo al tribunale in composizione monocratica
prevede un rimedio impugnatorio tipico e limitato, escludendo il ricorso diretto per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione.
art. 409 c.p.p.
richiamato come norma che disciplina l'udienza all'esito della quale può essere emessa l'ordinanza di archiviazione.
art. 127, comma 5, c.p.p.
il reclamo è esperibile, tra l'altro, per i soli motivi di nullità previsti da questa disposizione, cioè per violazioni del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 127 c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. b, c.p.p.
il ricorso proposto avverso un provvedimento non impugnabile è inammissibile.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano nei casi previsti.
art. 323 c.p.
indicato come reato per il quale il procedimento era stato archiviato.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa all'esito del procedimento camerale previsto dall'art. 409 c.p.p., quando sia stata già oggetto di reclamo ex art. 410-bis c.p.p., non è ulteriormente ricorribile per cassazione, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di abnormità non ravvisate nel caso concreto.
- Il reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione ha oggetto e motivi tipizzati: esso è limitato, in particolare, alle nullità attinenti al contraddittorio previste dall'art. 127, comma 5, c.p.p., e non si traduce in un mezzo generalizzato di riesame nel merito.
- La mera deduzione di una presunta incostituzionalità delle norme che limitano l'impugnazione dell'archiviazione non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso per cassazione quando il sistema processuale prevede un rimedio specifico e non risulti un vizio di abnormità del provvedimento.
- In presenza di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano e porre le conseguenze economiche a carico del ricorrente.
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