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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06684/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il correntista aveva proposto domanda di rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente e di restituzione delle somme asseritamente indebitamente pagate per interessi capitalizzati, spese e commissioni non dovute, oltre al risarcimento del danno. In primo e secondo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente, perché la banca aveva eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione e i giudici di merito avevano ritenuto che i versamenti ultradecennali fossero solutori, in quanto eseguiti per ripianare passività eccedenti il limite dell’affidamento di fatto. Con il ricorso per cassazione erano stati dedotti due motivi: (1) violazione delle norme sulla ripetizione dell’indebito, sulla prescrizione e sul processo di appello, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto generiche le censure dell’appellante e avesse aderito senza adeguata motivazione a una delle due ricostruzioni del consulente tecnico; (2) violazione delle medesime norme, per avere la Corte territoriale ritenuto validamente proposta l’eccezione di prescrizione senza che la banca indicasse specificamente quali rimesse fossero solutorie, mentre, secondo il ricorrente, la presenza di un affidamento avrebbe reso tutte le rimesse ripristinatorie salvo prova contraria della banca. In opposizione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha inoltre invocato il criterio del "saldo rettificato" elaborato da precedente giurisprudenza e ha sostenuto che la consulenza tecnica non si fosse attenuta a tale metodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto integralmente condivisibile la proposta del Presidente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l’eccezione di prescrizione del debitore è validamente proposta con la semplice allegazione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene; che, in materia di conto corrente, quando i versamenti sono eseguiti su conto passivo o comunque per coprire scoperti eccedenti il fido, la prescrizione decorre dalla data del pagamento e spetta al cliente provare l’esistenza di un’apertura di credito idonea a qualificare la rimessa come ripristinatoria; che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato l’esistenza al più di un fido di fatto e lo sconfinamento dal medesimo; e che le ulteriori doglianze sulla tecnica di calcolo del saldo rettificato erano nuove e quindi inammissibili. La Corte ha altresì condannato il ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma ulteriore, con applicazione anche del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    disciplina l’azione di ripetizione dell’indebito, rispetto alla quale si innesta il tema della prescrizione decennale delle rimesse in conto corrente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova: il cliente deve provare l’esistenza dell’apertura di credito idonea a rendere le rimesse ripristinatorie.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in tema di prescrizione estintiva del diritto alla ripetizione.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per il momento di decorrenza della prescrizione, collegato alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato come termine ordinario di prescrizione applicabile all’azione di ripetizione.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per valutare la specificità dei motivi di appello, ritenuti dalla Corte territoriale non adeguatamente articolati.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato nel novero delle norme processuali dedotte nel ricorso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato nel novero delle norme processuali dedotte nel ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    è la base della declaratoria di inammissibilità, perché il ricorso mirava a contrastare principi di diritto già consolidati senza apportare argomenti nuovi e decisivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio e il procedimento accelerato adottato.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio/risarcitorio per lite temeraria o abuso processuale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 154 del 1992, art. 3

    richiamato nella ricostruzione dell’onere probatorio relativo all’apertura di credito, con riferimento alla forma libera prima dell’entrata in vigore della norma.

  • L. n. 154 del 1992, art. 11, comma 4

    richiamato per il momento di efficacia della disciplina sull’apertura di credito.

Massime di principio

  • L’eccezione di prescrizione estintiva è validamente proposta dal debitore con la semplice allegazione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di individuare analiticamente ogni singolo pagamento contestato.
  • In materia di conto corrente bancario, la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito decorre dalla data del versamento quando il pagamento abbia natura solutoria, ossia quando il conto sia passivo senza apertura di credito oppure quando il versamento serva a coprire uno scoperto eccedente i limiti dell’affidamento.
  • Quando il cliente invochi la natura ripristinatoria delle rimesse per contrastare l’eccezione di prescrizione, l’onere di provare l’esistenza e i limiti dell’apertura di credito grava sul cliente, non sulla banca.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del merito o di rivalutazione delle risultanze fattuali compiute dai giudici di merito.
  • Le contestazioni nuove sulla metodologia di ricostruzione contabile del rapporto, se non introdotte nei gradi di merito nei limiti consentiti, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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