Ordinanza n. 82/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza n. 6 del 26.01.2026 del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pergola avente ad oggetto la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi (artt. 27 e 31 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.) su terreno sito in Pergola fraz. Percozzone censito al N.C.E.U. al foglio 111 particella 144 Sub 6 notificata in data 02.02.2026 di ogni altro atto presupposto, anteriore, successivo e conseguente e comunque connesso ed in particolare il verbale di sopralluogo eseguito in data 20 gennaio 2026 allegato all’ordinanza unitamente alla documentazione fotografica nonché per l’accertamento e la declaratoria di avvenuta decadenza del vincolo sul terreno di proprietà del ricorrente, G1- verde pubblico attrezzato di cui alle NTA del PRG del Comune di Pergola approvato nell’anno 2003, trattandosi di vincolo sostanzialmente espropriativo per decorso del termine quinquennale ex art.9 del DPR 237/01
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a interventi edilizi sul terreno del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pergola che disponeva la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, nonché gli atti presupposti, incluso il verbale di sopralluogo con documentazione fotografica. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'avvenuta decadenza del vincolo urbanistico G1 - verde pubblico attrezzato, previsto dal PRG comunale approvato nel 2003, assumendone la natura sostanzialmente espropriativa e il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone ulteriori specifici motivi di legittimità né sviluppa l'esame del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente in considerazione del periculum in mora, ritenendo necessario evitare il pregiudizio irreversibile agli interessi del ricorrente derivante dall'esecuzione dell'ordinanza di rimozione e ripristino. Ha rinviato alla fase di merito ogni esame più approfondito della controversia, comprese le questioni relative alla legittimità dell'ordinanza edilizia e alla dedotta decadenza del vincolo urbanistico. Ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato e fissato l'udienza pubblica di merito al 6 ottobre 2027. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza comunale di rimozione e ripristino impugnata; la cautelare non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza comunale di rimozione e ripristino impugnata; la cautelare non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 9 d.P.R. n. 327/2001
Invocato dal ricorrente per sostenere la decadenza quinquennale del vincolo urbanistico asseritamente sostanzialmente espropriativo; la questione è stata riservata al giudizio di merito.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha ravvisato il periculum in mora e ha disposto la sospensione dell'atto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta anche sulla base del solo periculum in mora, quando l'esecuzione sia idonea a produrre un pregiudizio irreversibile, rinviando alla fase di merito l'approfondimento degli ulteriori profili della controversia.
- La sospensione cautelare dell'ordinanza di rimozione e ripristino può essere concessa per evitare il consolidamento di effetti materiali irreversibili, senza che ciò implichi una decisione anticipata sulla legittimità dell'ordinanza o sulla fondatezza della dedotta decadenza del vincolo urbanistico.
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