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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34441/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per IRPEF e IVA relative all'anno 2014, deducendo la nullità della cartella per mancato invio dell'avviso bonario. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta. In cassazione il ricorrente ha formulato un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, ma limitatamente al profilo dei vantaggi che avrebbe potuto conseguire se avesse ricevuto l'avviso: riduzione delle sanzioni al 10% e rateizzazione in 20 rate trimestrali. Il ricorrente ha quindi accettato l'assunto del giudice di merito circa la non necessità dell'avviso bonario, lamentando però il mancato riconoscimento dei benefici collegati alla sua omessa comunicazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel caso di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per omesso versamento di somme già dichiarate, l'invio dell'avviso bonario non è dovuto perché la cartella non ha natura impositiva ma deriva da una mera liquidazione dei tributi e da un riscontro formale dell'omissione. Ha inoltre escluso che dall'omissione della comunicazione possano derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi, richiamando la giurisprudenza secondo cui il contraddittorio preventivo è necessario solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. È stato anche rilevato che il giudice d'appello aveva correttamente osservato che il contribuente avrebbe potuto fruire dei benefici invocati mediante pagamento entro 30 giorni e richiesta di rateizzazione dell'importo indicato in cartella. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella emessa ai sensi di questa norma, a seguito di controllo automatizzato, deriva da una liquidazione meramente formale delle somme già dichiarate e non richiede, nel caso di mero omesso versamento, l'invio dell'avviso bonario.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come base normativa della cartella relativa anche all'IVA, in un procedimento di liquidazione automatizzata.

  • art. 6, comma 5, l. n. 212/2000

    L'obbligo di contraddittorio preventivo non opera in ogni caso di iscrizione a ruolo, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è dovuto per il mero mancato pagamento di quanto dichiarato.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    Il beneficio della riduzione delle sanzioni opera nei casi e nei termini previsti dalla norma; la Corte ribadisce che non deriva dall'omissione dell'avviso bonario la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la cartella di pagamento emessa per il mero omesso versamento di somme già risultanti dalla dichiarazione non richiede la previa comunicazione di irregolarità o avviso bonario.
  • L'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente impone il contraddittorio preventivo solo quando l'iscrizione a ruolo dipenda da incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non quando l'ufficio debba limitarsi a constatare un'omissione di pagamento.
  • L'omissione dell'avviso bonario, nei casi in cui non sia dovuto, non comporta né la nullità della cartella né la riduzione automatica delle sanzioni e degli interessi.
  • I benefici di riduzione delle sanzioni previsti dalla disciplina del controllo automatizzato sono subordinati al rispetto delle condizioni e dei termini di legge, e non possono essere pretesi solo perché la comunicazione di irregolarità non sia stata inviata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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