Cassazione Penale, Sentenza n. 10744/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che aveva confermato il sequestro preventivo di una Volkswagen con targa provvisoria tedesca per presunta reintroduzione di merce nel territorio italiano senza pagamento o garanzia dei diritti doganali. Il ricorrente deduceva: 1) illegittimità della qualificazione del fatto come contrabbando perché l'auto era stata acquistata usata in Germania e circolava con targa provvisoria valida per prova, collaudo e trasferimento (sostenendo quindi trattarsi di circolazione intra-comunitaria/plausibile esenzione); 2) errore nel calcolo della soglia di punibilità perché l'IVA all'importazione non avrebbe dovuto essere computata insieme al dazio (bisognava considerare solo il dazio, che non superava la soglia). L'importo contestato era pari a euro 12.658,83 (circa 3.700 euro dazio e 8.954,87 euro IVA).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto pacifici i fatti e condiviso la motivazione del Tribunale del riesame: l'automezzo, pur con targa provvisoria, era uscito dal territorio dell'Unione e quindi alla reimmissione in UE erano dovute le operazioni doganali; la targa provvisoria non esclude l'obbligo doganale una volta che la circolazione si è esaurita con l'uscita dall'Unione. Inoltre la Corte ha confermato che l'IVA all'importazione, pur diversa dall'obbligazione doganale, rientra tra i tributi dovuti in occasione delle operazioni doganali ai sensi dell'art. 34 TULD e, per rinvio dell'art. 70 d.P.R. n. 633/1972, la sua evasione integra il reato di contrabbando e va computata ai fini della soglia di punibilità. Poiché l'ammontare (dazio + IVA) superava la soglia, il sequestro è stato confermato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Decisione del 16 gennaio 2023.
Norme richiamate
d.P.R. n. 43 del 1973 (art. 282 lett. d) e art. 293)
Norme del codice doganale penale impiegate per contestare il reato di reintroduzione di merce e il contrabbando; la fattispecie è stata ritenuta integrata dalla mancata dichiarazione/assolvimento dei diritti di confine.
d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 70)
L'art. 70 rinvia ad alcune disposizioni doganali: la Corte interpreta tale rinvio come fonte per includere l'IVA d'importazione tra le voci rilevanti ai fini dell'integrazione del reato di contrabbando.
art. 34 TULD (Testo unico delle leggi doganali)
Stabilisce che l'IVA all'importazione rientra tra i tributi dovuti in occasione delle operazioni doganali; la Corte ne trae la conseguenza che la relativa evasione concorre alla configurazione del contrabbando.
Nota ministeriale 10 marzo 2004
La nota riguarda veicoli "provenienti dalla Germania" e si applica a ipotesi di circolazione intra-comunitaria; la Corte ritiene che non sia utile a scusare la situazione di un veicolo che era uscito dall'Unione e poi vi è rientrato.
Sentenza Sez. n. 4978 del 13/01/2022 (Gostner)
Precedente della stessa Sezione che conferma come l'IVA d'importazione, pur distinta dall'obbligazione doganale, venga computata tra i tributi dovuti in sede doganale e rilevi ai fini della soglia di punibilità per il reato di contrabbando.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali, applicata alla parte soccombente.
Massime di principio
- La presenza di una targa provvisoria per prova/collaudo in sé non esclude l'obbligo doganale se il veicolo è uscito dal territorio dell'Unione e poi vi rientra: occorre valutare lo status di circolazione (intra-comunitaria vs uscita dall'UE).
- L'IVA all'importazione è rilevante ai fini doganali: in base all'art. 34 TULD e al rinvio dell'art. 70 d.P.R. n. 633/1972, l'IVA d'importazione va computata insieme agli altri tributi per determinare la soglia di punibilità del reato di contrabbando.
- Per escludere il reato di contrabbando è necessario dimostrare che, al momento del rientro in Italia, non sussistessero obblighi doganali o che i diritti fossero stati regolarmente assolti o garantiti; l'onere probatorio sullo status doganale al momento dell'ingresso è rilevante.
- Le note ministeriali e gli accordi bilaterali che regolano la circolazione intra-comunitaria non sono automaticamente efficaci per giustificare rientri dall'esterno dell'Unione: la qualificazione fattuale dell'uscita e del rientro è determinante.
- Nelle ipotesi di sequestro preventivo per presunto contrabbando è determinante il calcolo complessivo dei tributi dovuti (dazio + IVA) per verificare il superamento della soglia di punibilità; in caso di superamento il sequestro e le misure cautelari possono essere confermate.
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