Cassazione Penale, Sentenza n. 44205/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Solazzo avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di incendio (art. 423 c.p.). Il ricorrente deduceva, in primo luogo, insufficienza e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria (elementi indiziari esposti: intercettazioni, dichiarazioni di persone informate sui fatti, filmati e menzogne dell'imputato sui propri movimenti) e contestava la qualificazione giuridica del fatto invocando la differenza tra art. 423 e 424 c.p.. Con memoria ex art. 311, comma 4 c.p.p. ha poi dedotto motivo nuovo di nullità assoluta per la mancata partecipazione dell'indagato all'udienza camerale di riesame nonostante avesse espressamente chiesto di essere autorizzato a presenziare e non risultasse rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente il motivo nuovo e ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 309 c.p.p. (comma 7). La Corte ha ribadito il principio per cui la mancata traduzione dell'imputato, che abbia chiesto di comparire in sede di riesame, determina la nullità assoluta e insanabile dell'udienza camerale e della pronuncia conseguente, ferma restando l'efficacia della misura coercitiva finche non venga diversamente disposto.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Regola il procedimento di riesame e la competenza; qui citato come norma che disciplina il giudizio del riesame per le misure cautelari e come base per il rinvio per nuovo giudizio.
art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
Consente di depositare motivi nuovi in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo nuovo (mancata traduzione) assorbente e decisivo per l'annullamento.
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina la nullità assoluta; la Corte ha richiamato che la mancata traduzione, se richiesta, integra una nullità assoluta e insanabile dell'udienza camerale di riesame.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede i casi di nullità rilevabile d'ufficio; richiamata come fondamento per sostenere la nullità dell'udienza camerale nonostante la deduzione tardiva in cassazione.
art. 423 cod. pen.
Norma che punisce l'incendio; richiamata in ordine alla qualificazione del fatto contestato all'indagato e oggetto della valutazione cautelare.
art. 424 cod. pen.
Norma che prevede l'incendio doloso con specifico intento di danneggiare; richiamata nella contestazione sulla corretta qualificazione del reato rispetto ad art. 423 c.p.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; menzionata tra le doglianze difensive sul vizio di motivazione della misura cautelare.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando è dedotto un error in procedendo, di essere giudice anche del fatto e di esaminare direttamente gli atti; richiamata per giustificare l'esame degli atti fuori dall'ambito della mera verifica della motivazione.
Massime di principio
- Se l'imputato detenuto ha espressamente chiesto di partecipare all'udienza camerale di riesame, il Tribunale è obbligato ad assicurare la sua presenza; la mancata traduzione determina nullità assoluta e insanabile dell'udienza e della decisione successiva.
- La nullità per mancata presenza richiesta è rilevabile anche in sede di cassazione se integrata da documenti processuali, e può essere assorbente rispetto ad altre questioni sostanziali.
- L'annullamento dell'ordinanza per vizi procedurali non comporta automaticamente la cessazione della misura cautelare: la misura resta efficace fino a diversa decisione del giudice del rinvio.
- Motivi nuovi depositati ai sensi dell'art. 311 c.p.p. possono ribaltare l'esito del giudizio di legittimità se relativi a nullità procedurali fondamentali; è pertanto strategico valutare tutte le possibili nullità procedurali durante i rimedi nelle fasi successive.
- Sulle questioni di gravità indiziaria e qualificazione del reato la valutazione del giudice di merito resta centrale, ma la Corte di cassazione può non esaminare tali profili se prevale un vizio procedurale rilevante che determina annullamento e rinvio.
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