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Sentenza

Sentenza n. 213/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento - Dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 22/06/2022, notificata il 28/06/2022, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela del provvedimento di concessione edilizia per la realizzazione di due edifici residenziali su appezzamento di terreno in Contrada -OMISSIS-, censito in Catasto al foglio di mappa -OMISSIS-, p.lle -OMISSIS- oggi censiti in Catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS- subb. -OMISSIS-; - degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202201589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di annullamento d'ufficio del titolo edilizio relativo alla realizzazione di due edifici residenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale adottata nel 2022, con la quale il Comune aveva annullato in autotutela, dopo circa diciassette anni, il titolo edilizio auto-assentito ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 17/1994. L'amministrazione aveva fondato il ritiro sull'inadempimento degli obblighi assunti con un atto unilaterale d'obbligo del 2007, riguardanti la cessione gratuita di aree e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché sulla ritenuta conseguente inefficacia del titolo edilizio. Le ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 per l'adozione del provvedimento oltre un termine ragionevole, difetto di motivazione e lesione dell'affidamento; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e istruttoria, erroneità dei presupposti e violazione dei principi di correttezza e buona fede; violazione del principio di proporzionalità; illogicità e disparità di trattamento rispetto ad altri proprietari di immobili della stessa zona, ai quali sarebbe stata consentita la monetizzazione delle aree e delle opere di urbanizzazione; violazione dell'art. 21 della l.r. n. 71/1978 e dell'art. 12 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l'atto d'obbligo collegasse l'eventuale inadempimento agli effetti sulla certificazione di abitabilità, e non alla validità o efficacia del titolo edilizio. È stata inoltre contestata l'istruttoria comunale sulla concreta realizzabilità delle opere e sulla compatibilità della loro esecuzione con la viabilità esistente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza comunale, salvi i successivi atti dell'amministrazione. Ha ritenuto fondate, in sostanza, le censure relative ai primi cinque motivi. L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio richiede, oltre all'illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità, nonché un'adeguata motivazione e la comparazione con gli interessi dei destinatari. Tali principi si applicano anche al ritiro di titoli edilizi. Il Comune aveva agito dopo circa diciassette anni, oltre un termine ragionevole, senza che risultassero false rappresentazioni dei privati e senza considerare adeguatamente l'affidamento consolidato mediante la realizzazione dell'intervento. L'ordinanza non indicava uno specifico interesse pubblico attuale, ulteriore rispetto al ripristino della legalità, né comparava tale interesse con quello delle proprietarie. Il provvedimento non aveva inoltre adeguatamente istruito e motivato la disparità di trattamento denunciata rispetto ad altri proprietari del medesimo comparto, ai quali sarebbe stata consentita la monetizzazione delle opere di urbanizzazione, né aveva chiarito l'incidenza dell'inadempimento sull'efficacia del titolo edilizio rispetto agli effetti previsti dall'atto d'obbligo sulla certificazione di abitabilità. I restanti motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio richiede, oltre all'illegittimità originaria dell'atto, un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, la ponderazione degli interessi dei destinatari e l'esercizio del potere entro un termine ragionevole.

  • art. 2 l.r. 17/1994

    Costituisce la base normativa del titolo edilizio auto-assentito oggetto del successivo annullamento d'ufficio.

  • art. 97 Costituzione

    È richiamato a fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, la cui violazione è stata dedotta dalle ricorrenti.

  • art. 21 l.r. 71/1978

    È richiamato dalle ricorrenti per contestare la sussistenza dei presupposti urbanistici dell'annullamento del titolo edilizio.

  • art. 12 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dalle ricorrenti in relazione ai presupposti di conformità urbanistica e alla rilevanza delle opere di urbanizzazione rispetto al titolo edilizio.

Massime di principio

  • L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio richiede non solo l'illegittimità originaria dell'atto, ma anche la motivata individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità violata.
  • Nell'esercizio dell'autotutela edilizia l'amministrazione deve ponderare e comparare l'interesse pubblico alla rimozione con gli interessi dei destinatari, tenendo conto dell'affidamento maturato in ragione del tempo trascorso e dell'eventuale realizzazione dell'intervento.
  • Il potere di annullamento d'ufficio deve essere esercitato entro un termine ragionevole; il decorso di un periodo molto lungo, in assenza di false rappresentazioni imputabili al privato, rafforza l'affidamento nella stabilità del titolo e impone una motivazione particolarmente rigorosa.
  • Il provvedimento di autotutela è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando omette di esaminare una specifica allegazione di disparità di trattamento fondata su atti e situazioni comparabili, indicando in concreto gli immobili e i relativi titoli.
  • Quando un atto d'obbligo collega espressamente l'inadempimento del privato a conseguenze sulla certificazione di abitabilità, l'amministrazione deve motivare specificamente le ragioni per cui il medesimo inadempimento inciderebbe invece sulla validità o sull'efficacia del titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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