Sentenza del 15/05/2017 n. 3369 - Comm. Trib. Prov. Milano
DIRITTI CAMERALI - Riscossione dei diritti annuali della Camera di Commercio - Sussiste anche per società inattiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'obbligo di versare il diritto annuale sussiste per ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese al 1° gennaio di ciascun anno e permane fino alla cancellazione, anche se la società è inattiva. Il diritto camerale non è considerato il corrispettivo di uno specifico servizio reso alla singola impresa, ma un prelievo destinato al finanziamento generale e al funzionamento della Camera di Commercio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha sostenuto che, non avendo svolto concretamente attività economica, non fosse tenuta a corrispondere i diritti camerali annuali. La questione riguardava quindi se l'obbligo dipendesse dall'effettivo esercizio dell'attività oppure dalla sola iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese.
Norme richiamate
Disciplina dei diritti annuali dovuti alle Camere di Commercio
Ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese al primo gennaio di ogni anno è tenuta a corrispondere un diritto annuale fino alla cancellazione dal Registro.
L'obbligo nasce dalla posizione formale dell'impresa nel Registro delle imprese e non dall'effettivo svolgimento dell'attività economica.
Massime di principio
- La mera inattività della società non esonera dal pagamento dei diritti camerali se la società resta iscritta o annotata nel Registro delle imprese.
- L'obbligo permane fino alla cancellazione formale dal Registro; la cessazione di fatto dell'attività non è sufficiente.
- Il diritto camerale ha natura di prelievo destinato al finanziamento istituzionale della Camera di Commercio e non costituisce il corrispettivo di un servizio individualmente fruito.
- In situazioni analoghe, occorre verificare anzitutto la posizione dell'impresa nel Registro al 1° gennaio dell'anno richiesto e la data effettiva di cancellazione.
Testo integrale
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