Cassazione Civile, Ordinanza n. 33934/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti hanno convenuto un ente territoriale chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione di alcuni immobili urbani, allegando di averli posseduti uti domini dal 1958 in modo pubblico, pacifico, continuo ed esclusivo, curandone residenza e manutenzione. L'ente ha contestato la domanda e ha chiesto il rilascio dei beni, assumendo che la loro occupazione fosse priva di titolo. I giudici di merito hanno rigettato la domanda di usucapione e accolto la riconvenzionale di rilascio, valorizzando una precedente cessione volontaria del bene alla pubblica amministrazione, un verbale di immissione in possesso del 17 dicembre 1999 con nomina degli occupanti a custodi, e l'assenza di prova di un'utile interversione del possesso. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 2728, 1141 e 1158 c.c., sostenendo che la recinzione del 1995 costituiva atto di interversione del possesso e che il verbale del 1999 non aveva determinato uno spossessamento effettivo, sicché il possesso sarebbe proseguito sino al maturare del ventennio; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse attribuito al verbale di immissione in possesso valore di piena prova senza un prudente apprezzamento, omettendo di considerare un successivo documento comunale asseritamente contrario. Nella memoria i ricorrenti hanno insistito sulla natura solo presuntiva della perdita del possesso dopo il verbale del 1999 e sulla necessità di valorizzare la prova contraria del protrarsi del possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente qualificato il rapporto con il bene come mera detenzione nomine alieno, in ragione della precedente cessione volontaria alla pubblica amministrazione e della successiva immissione in possesso con nomina a custodi; ha escluso che i fatti allegati dai ricorrenti integrassero un'utile interversione del possesso o una prova idonea dell'animus possidendi. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha confermato anche la condanna alle spese e ha applicato la condanna ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
richiamato come norma sull'usucapione ventennale, ma ritenuto non integrato per mancanza di possesso utile e di decorso del termine
art. 1141 c.c.
la presunzione di possesso non opera quando il rapporto materiale con il bene è qualificato come detenzione nomine alieno dopo la cessione alla pubblica amministrazione
art. 2728 c.c.
invocato dai ricorrenti in tema di presunzioni legali, ma le censure sono state ritenute non decisive rispetto all'accertamento della detenzione e dell'assenza di interversione
art. 116 c.p.c.
la censura è stata respinta perché la valutazione delle prove spetta al giudice di merito, salvo vizi non riscontrati nella motivazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per violazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi di tale norma
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a somma equitativa in favore della controparte
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna a ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Dopo la cessione volontaria di un bene alla pubblica amministrazione, la permanenza dell'originario proprietario o di altri soggetti sul bene non vale di per sé a fondare il possesso utile ad usucapire, ma normalmente integra mera detenzione nomine alieno.
- Per configurare un nuovo possesso ad usucapionem dopo la perdita dell'animus possidendi è necessario un atto di interversione del possesso, non essendo sufficienti attività materiali compatibili con la detenzione, come utenze, manutenzione ordinaria, pulizia o guardiania.
- L'eventuale prova di opere materialmente idonee a manifestare un potere di fatto sul bene deve essere sia inequivoca sul piano dell'animus sia temporalmente utile rispetto al termine ventennale; se il termine non decorre dalla data rilevante, l'usucapione non matura.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una propria lettura del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi motivazionali o violazioni di legge realmente incidenti sulla decisione.
- Il verbale di immissione in possesso e la nomina a custode sono elementi idonei a qualificare il rapporto con il bene in termini di detenzione riconducibile al proprietario, salvo prova rigorosa di un successivo mutamento del titolo del potere di fatto.
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