Sentenza n. 1260/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sull’istanza di accesso del 17 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza informazioni e documenti relativi all’attuazione della deliberazione del 3 settembre 2024, con la quale era stata indetta una gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo al servizio di ventiloterapia meccanica e assistenza domiciliare nella provincia di Cosenza. In particolare, aveva richiesto gli estremi e la pubblicazione del bando, il CIG, gli atti costituenti la lex specialis e i termini per la presentazione delle offerte. In via alternativa, qualora la gara non fosse stata indetta, aveva chiesto informazioni sui tempi e sulle modalità di pubblicazione degli atti di gara, nonché l’accesso alle modalità di attuale svolgimento del servizio e ai provvedimenti di affidamento o proroga. A fronte del mancato riscontro, la società ha impugnato il silenzio, deducendo la lesione del diritto di accesso e la propria posizione differenziata quale operatore dello specifico mercato. Nel corso del giudizio l’Azienda ha comunicato che non risultava attivato alcun procedimento attuativo della deliberazione e che era ancora in itinere la fase prodromica per l’approvazione del progetto di gara, sostenendo inoltre la genericità e il carattere esplorativo delle ulteriori richieste.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere sulle richieste relative alla pubblicazione del bando, al CIG, alla lex specialis e ai termini per la presentazione delle offerte, poiché l’amministrazione ha attestato l’inesistenza di atti esecutivi della deliberazione del 2024 e, quindi, la domanda era divenuta priva di oggetto. Ha invece rigettato la richiesta relativa ai tempi e alle modalità future di pubblicazione degli atti di gara, qualificandola come domanda di informazioni e non come accesso a documenti amministrativi, estranea all’ambito degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. Ha accolto la richiesta concernente gli atti con cui il servizio di ventiloterapia e assistenza domiciliare era stato concretamente organizzato o affidato a un operatore economico privato, riconoscendo alla società, quale operatore dello specifico mercato, una posizione differenziata e il diritto di accesso a tali documenti. Ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di consentire l’accesso entro trenta giorni. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, in ragione del ritardo nella risposta e della mancata ostensione di parte dei documenti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi esistenti e individuati o individuabili; non comprende richieste volte esclusivamente a ottenere informazioni, previsioni o indicazioni sulle future modalità di azione dell’amministrazione.
Massime di principio
- La domanda di accesso agli atti presuppone l’esistenza di documenti amministrativi aventi un oggetto individuato o individuabile; quando l’amministrazione attesta che gli atti richiesti non esistono, la domanda diviene priva di oggetto e può essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere.
- La richiesta volta a conoscere tempi, modalità o intenzioni future dell’amministrazione, senza riferirsi a documenti amministrativi già formati, non costituisce domanda di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e deve essere rigettata.
- L’operatore economico attivo nello specifico mercato presenta una posizione differenziata che legittima l’accesso agli atti con cui un’amministrazione ha organizzato o affidato a un privato un servizio inerente a quel mercato.
- In caso di accoglimento della domanda di accesso, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per consentire l’ostensione dei documenti richiesti; il ritardo nel riscontro e la mancata ostensione di parte della documentazione giustificano la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
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